COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 25.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.C. SP
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 25.02.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO dell’A.C. SPORTING LIVENZA (Amatori A1) in merito al provvedimento con cui il G.S.T. Del. Cervignano ha squalificato il calciatore SPADER Giampietro fino al 17 gennaio 2012 (in c.u. Del Cervignano 22 del 27.01.2010).
Con il provvedimento impugnato, in relazione alla gara Brugnera – Sporting Livenza del 16.01.2010, valida per il Campionato Amatori A1, “dopo aver attentamente esaminato il referto arbitrale e relativi allegati annessi, e successivamente le integrazioni al referto stesso richieste al direttore di gara, allo scopo di fare maggior chiarezza per meglio comprendere l’epilogo dei fatti”, il Giudice Sportivo Territoriale infliggeva la “squalifica a tempo determinato fino al 17 gennaio 2012 ai sensi dell’articolo 19. 4 lettera d. del C.G.S. al calciatore SPADER Gianpietro della società Amatori Sporting Livenza, per condotta violenta nei confronti dell’arbitro; mentre il Direttore di gara gli esibiva il secondo cartellino giallo con conseguente espulsione, il calciatore gli si avvicinava minacciosamente, e quando erano prossimi l’uno all’altro, anziché fermarsi, con la sua fronte colpiva l’arbitro sul naso facendolo indietreggiare. Il colpo procurava un leggero dolore al Direttore di gara, (che in seguito avvertiva fino a tarda sera), tuttavia le Sue condizioni psico fisiche rimanevano tali da permettergli di condurre a termine la gara.
L’atteggiamento verbalmente aggressivo ed ingiurioso nei confronti dell’arbitro continuava, sia nel mentre veniva accompagnato dai propri compagni di squadra negli spogliatoi, sia in seguito dall’esterno del recinto di gioco.”
Il reclamo della società mirava a dipingere il gesto del calciatore, descritto come “persona molto positiva, equilibrata di carattere mite, e assolutamente non violenta”, come un momento particolare dovuto a fattori estranei. Il calciatore faceva pervenire scuse scritte. In sede di audizione, il presidente della società rinnovava le scuse, precisava che l’atto non era manifestazione di violenza ma atto imperdonabile di contestazione accesa e chiedeva una congrua riduzione della squalifica, ricordando la probità del calciatore, quarantatreenne, nell’arco della sua lunga carriera e che la sua società, negli ultimi dieci anni, ha vinto per due volte il premio disciplina, piazzandosi ai primi posti nelle stagioni non vittoriose.
Il reclamo è fondato. In verità, il G.S.T. è andato oltre il tenore del rapporto arbitrale. Infatti, nel supplemento al rapporto, il Direttore di Gara così si esprime: “… se da parte del calciatore SPADER Gianpietro …vi fosse la volontà di farmi del male, preciso quanto segue: attribuire al sig. Spader la volontà di colpirmi al fine di procurarmi un danno fisico, non è da parte mia misurabile e non è mia intenzione affermarlo. Preciso che il calciatore ha cercato il contatto fisico tant’è che quando è arrivato a toccare con la sua fronte il mio naso, non si è ritirato ma ha ulteriormente spinto in modo da farmi indietreggiare”. “Toccare”, e non “colpire”. E l’Arbitro non ha percepito volontà lesiva nella condotta del calciatore.
Non può la Giustizia Sportiva gravare con sanzione così pesante (due anni di squalifica) un fatto che è rimasto entro i canoni di una deprecabile contestazione: fisica, sì, ma senza trascendere, e tale che oggettivamente non ha portato cospicue conseguenze fisiche alla persona del Direttore di Gara, né alcun attacco psicologico alla sua serenità, tant’è che egli ha regolarmente portato a termine la conduzione della gara medesima.
Segue Delibere della Commissione Disciplinare – Reclamo SPORTING LIVENZA
In generale, per atto di violenza si intende ogni azione aggressiva esercitata intenzionalmente con mezzi fisici o psicologici potenzialmente atti a provocare effetti lesivi sul piano fisico o psicologico e morale della parte lesa. La C.A.F., alla cui giurisprudenza consolidata questa C.D.T. ha sempre fatto pieno riferimento, ha descritto (in c.u. 38/C del 11.04.2005) come atto violento un “gesto intenzionale aggressivo, e potenzialmente dannoso, indipendentemente dall’entità del danno e indipendentemente dal fatto che il destinatario di tale aggressione non sia stato materialmente colpito. Infatti per condotta violenta va inteso ogni atto intenzionalmente diretto al ledere altra persona (e/o idoneo a tale risultato così come ogni comportamento aggressivo, seppure non produttivi di concreti esiti lesivi dell’integrità fisica della persona offesa”.
Ebbene, è sulla idoneità del gesto a ledere la persona dell’Arbitro che si gioca la qualifica di violenza nel caso concreto. E’ indubbio, infatti, così come emerge dallo stesso tenore del reclamo, che vi è stato un contatto fisico tra il calciatore e l’arbitro, contatto ammesso anche in sede di audizione. Dall’esame del referto arbitrale emerge a questo proposito che il contatto è stato “cercato” dal calciatore (da cui l’intenzionalità e l’aggressività), ma il contatto pare caratterizzato più dalla veemenza e modalità della protesta, che dalla intenzione lesiva della fisicità del Direttore di Gara. Quel che è certo, occorre ribadire, è che l’Arbitro non ha rilevato nel gesto offensivo alcuna intenzionalità lesiva.
Resta inequivocabile, però, l’intenzione di una sopraffazione psicologica del calciatore sulla figura dell’Arbitro, ed anche questo aspetto configura la fattispecie come atto di violenza.
Così la C.D.T., ricordato che ogni manifestazione nei confronti dell’Arbitro deve essere connotata da quei canoni di educazione e rispetto che devono improntare i rapporti fra i partecipanti alla competizione, reputa di considerare il fatto in un’ottica completamente diversa rispetto a quella del G.S.T. e di ridurre drasticamente la squalifica, assolutamente eccessiva, inflitta dal G.S.T..
Al fine della quantificazione, infatti, la C.D.T. ritiene il fatto commesso dal calciatore come prototipo della violenza minima contro il Direttore di Gara. A termini dell’art. 19/4 lett. D), pur richiamato dal G.S.T., il fatto di un calciatore va sanzionato con la squalifica minima “per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara”.
A questo punto, non può non rilevarsi che la fattispecie concreta presenta quegli elementi di non peculiare rilevanza della consumata condotta violenta: il fatto non ha provocato alcun danno concreto al Direttore di Gara, né vi è stata alcuna menomazione dell’azione dell’Arbitro, che non è rimasto intimidito né particolarmente scosso dal fatto. Pertanto, in applicazione dell’art. 19 n. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, la C.D.T. ritiene di qualificare il fatto come una manifestazione impulsiva, di lieve e modesta connotazione violenta. A tale considerazione, vanno aggiunte le scuse scritte del calciatore, così come deve tenersi in debita considerazione la mancanza di recidiva dello stesso, dopo lunga carriera. Circostanze queste, riconoscimento scritto di aver sbagliato e mancanza di recidiva, che più volte dalla C.A.F. sono state riconosciute, in episodi analoghi, come elementi soggettivi passibili di attenuazione della sanzione.
Sotto l’aspetto quantitativo della squalifica, va detto, tali attenuanti vanno però a compensarsi integralmente con la gara di squalifica che automaticamente consegue all’espulsione ma, in aggiunta alla sanzione base per il fatto violento, vanno sanzionate le esternazioni ingiuriose e quelle irriguardose dallo stesso calciatore adottate verso l’Arbitro, dopo il suo allontanamento.
P.Q.M.
La C.D.T. dopo aver attentamente vagliato le carte processuali, riesaminati e considerati gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle richieste, ed alla luce dell’incesuratezza del calciatore, della sua lunga carriera, della non percepita volontarietà di arrecare danno fisico, della modestia delle conseguenze recate e del fatto che la gara si è conclusa regolarmente; pur stigmatizzando fortemente l’operato del calciatore, ritiene equo ridurre la squalifica a carico del calciatore SPADER Gianpietro a tutto il 27 aprile 2010. Dispone per il non addebito della tassa reclamo.