COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 100  dell’ 25/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO VESCOVIO AVVERSO I PROVVED

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 100  dell’ 25/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO VESCOVIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 2.000 CON DIFFIDA A CARICO DELLA STESSA, DI INIBIZIONE FINO AL 31.3.2010 AL DIR. MORETTI FEDERICO E ALL. PANSA ERMANNO, DI SQUALIFICA FINO AL 26.3.2010 A CARICO DEL CALCIATORE CASADEI DANIELE, FINO AL 19.3.2010 A CARICO DI MADONNA ALESSANDRO E FINO AL 5.3.2010 A CARICO DEI CALCIATORI ALIVERNINI MARCO, MUZZOPAPPA NICOLA E SBROCCO ALESSANDRO  ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO CON IL C.U. N. 93 DELL’11.2.2010

(Gara: ATLETICO VESCOVIO – CENTRO ITALIA STELLA D’ORO del 7.2.2010 – Campionato Promozione)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società ATLETICO VESCOVIO ricorre avverso le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo così come specificate in epigrafe;

ascoltata, come da richiesta, la Società ATLETICO VESCOVIO  la quale ha eccepito le decisioni sopra dettagliate inerenti gli episodi di cui si sono resi protagonisti tesserati della stessa Società durante e a fine gara.

Considerato che dalla attenta lettura degli atti ufficiali  emerge la labilità degli assunti della reclamante, circa la interpretazione dei fatti così come riportati dall’arbitro nel proprio rapporto che, giova ripetere, costituisce fonte basilare di prova rispetto a quanto sostenuto dalla ricorrente.

Infatti, dalla lettura del referto arbitrale, non sussistono dubbi circa la congruità della pena pecuniaria e delle squalifiche inflitte ai calciatori.

Peraltro si rilevano elementi tali da poter prendere in considerazione una lieve diminuzione della pena per il Dirigente MORETTI e l’allenatore PANSA, in quanto gli stessi, a parere di questa Commissione, non sembra che abbiano partecipato attivamente al tafferuglio di fine gara.

Ciò detto, stante quanto sopra, questa Commissione Disciplinare Territoriale

DELIBERA

Di ridurre l’inibizione al Dirigente MORETTI FEDERICO e la squalifica all’allenatore PANSA ERMANNO dal 31.3.2010 al 10.3.2010.

Di confermare le rimanenti decisioni impugnate.

La tassa reclamo va restituita.

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