COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 100 dell’ 25/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PESCOROCCHIANO AVVERSO IL PROVVEDIM
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 100 dell’ 25/02/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PESCOROCCHIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 9.4.2010 A CARICO DEL CALCIATORE DI BIAGIO MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 93 DELL’11.2.2010
(Gara: REAL MONTENERO – PESCOROCCHIANO del 7.2.2010 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che le argomentazioni addotte dalla società reclamante non appaiono idonee a contraddire le risultanze del referto arbitrale, fonte privilegiata di prova per consolidato orientamento;
ritenuto che la reclamante non nega che il DI BIAGIO si sia comportato in maniera non regolamentare, giustificando l’episodio degli sputi come reazione a delle provocazioni subita dal pubblico e da un avversario;
che, pertanto, alla luce dei comportamenti descritti in referto, la sanzione comminata è del tutto congrua ed adeguata alla squalifica irrogata a carico del DI BIAGIO MARCO.
Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di confermare la squalifica fino al 9.4.2010 a carico del calciatore DI BIAGIO MARCO.
La tassa reclamo va incamerata.
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