COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 100  dell’ 25/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA VIGOR ACQUAPENDENTE  AVVERSO LE DECISIO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 100  dell’ 25/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA VIGOR ACQUAPENDENTE  AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE  SUL  COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 4-2-2010 IN MERITO AL RISULTATO DELLA GARA VIGOR ACQUAPENDENTE – ATLETICO TARQUINIA DEL 13-12-2009 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali e visto il reclamo in epigrafe;

premesso che la società reclamante deduce l’ingiustizia della decisione in epigrafe, emessa dal competente Giudice Sportivo, con la quale era stata inflitta alla società la punizione sportiva della perdita della gara e le sanzioni disciplinari a carico di società, calciatore e dirigente accompagnatore, in quanto, a suo dire, il calciatore Montecucco Luca, nella gara di campionato sopra riportata non si sarebbe trovato in posizione di squalifica. Infatti il calciatore, all’epoca tesserato con la società Virtus Calcio Bolsena, incorso nella quarta ammonizione nella gara del 29-11-2009 contro la Barco Murialdina, risultava squalificato per una gara per recidività con declaratoria del  3-12-2009 sul c.u. 69. Il calciatore non era stato impiegato nella gara successiva del 6-12-2009 V.C. Bolsena – Marta, che però era stata sospesa per incidenti. Il calciatore era stato trasferito il 12-12-2009 alla Vigor Acquapendente ed aveva disputato la gara del 13-12-2009 in contestazione. Solo in data 17-12-2009 il Giudice Sportivo aveva respinto il reclamo relativo alla gara del 6-12-2009 presentato dalla V.C. Bolsena ed aveva disposto la ripetizione della gara. La società aveva quindi fermato il calciatore nella successiva gara di campionato scontando la sanzione. Chiedeva quindi l’integrale revisione della decisione impugnata ed il ripristino del risultato acquisito sul campo.

Il reclamo è infondato. Infatti, contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, con decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 71 del 10-12-2009, il Giudice Sportivo aveva disposto la ripetizione della gara e, quindi, il calciatore, non avendo scontato la sanzione nella gara del 6-12-2009 annullata, doveva scontare la sanzione proprio nella gara del 13-12-2009. La decisione a cui fa riferimento la reclamante, pubblicata nel comunicato ufficiale 74 del 17-12-2009, è quella con cui il Giudice aveva dichiarato inammissibile, e non respinto, il reclamo della V.C. Bolsena in quanto non preceduto dal preannuncio di reclamo. Quindi la posizione del calciatore va considerata irregolare e la decisione impugnata è assolutamente corretta.

Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it