COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 100  dell’ 25/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA LIBERTAS CENTOCELLE AVVERSO LE DECISIONI DEL

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 100  dell’ 25/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA LIBERTAS CENTOCELLE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 4-2-2010 IN MERITO ALLA RIPETIZIONE DELLA GARA LA SABINA – LIBERTAS CENTOCELLE DEL 16-1-2010 CAMPIONATO JUNIORES REGINALE B

La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe nonché le controdeduzioni della società La Sabina;

premesso che la società reclamante si duole dell’ingiustizia della decisione impugnata che aveva disposto la ripetizione della gara in epigrafe. Infatti, a dire della reclamante, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ospitante, il guasto che avrebbe colpito l’impianto di illuminazione artificiale non sarebbe stato dovuto a cause di forza maggiore e non sarebbe stato imprevedibile. A sostegno di tale affermazione allega dichiarazione dell’ARSIAL Lazio che attesta come nel giorno della gara non si siano verificate precipitazioni atmosferiche e deduce che il giorno precedente alla gara si sarebbe verificato analogo guasto all’impianto. La società La Sabina ha contro dedotto sostenendo che nei giorni precedenti la gara si erano verificate copiose precipitazioni pluviali e che non risponderebbe al vero la circostanza che il giorno precedente la gara si sarebbe verificato analogo guasto. Sottolinea come sia in atti una dichiarazione del Comune di Montopoli di Sabina, sottoscritta dal Sindaco e dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale, che attesta come l’impianto sia stato colpito da un guasto di natura elettrica, causato dalle avverse condizioni meteorologiche, e che, malgrado l’immediato intervento di un tecnico comunale, il guasto non è stato riparato in tempo per consentire la ripresa della gara.

Il reclamo è infondato. Dal referto arbitrale, unico documento avente valore di prova privilegiata, si evince che, sul risultato di due a uno per la squadra La Sabina, si verificava al 18’ del secondo tempo un primo guasto che determinava una prima interruzione della gara che poteva riprendere solo dopo 18 minuti a seguito della riattivazione dell’impianto. Al 25’ del secondo tempo si verificava un nuovo blackout che determinava la definitiva sospensione. L’attestazione dell’Ente proprietario vale solo a confermare che, nell’impianto, si trovava effettivamente un addetto che, evidentemente, dopo essere riuscito in un primo momento a riattivare l’impianto nulla poteva fare, almeno nell’immediatezza, rispetto al secondo guasto. Inoltre vi è la certezza che la società ospitante, al momento in vantaggio, abbia fatto tutto il possibile per proseguire la gara e che, effettivamente, il guasto fu imprevedibile e non fronteggiabile nell’immediatezza. In relazione, infine, a precedenti decisione contrastanti dei Giudici Sportivi sottolineati, pro domo sua, da entrambe le società, vi è solo da rilevare che ogni caso, quando si parli di causa di forza maggiore, fa storia a se, e non è indifferente alla decisione, la documentazione allegata, l’attività della società ospitante e dell’ente proprietario dell’impianto, il risultato della gara, la dinamica del guasto e quindi i precedenti allegati, possono solo dare una traccia ma non servono certo ad indirizzare la decisione della Commissione adita, che ha elaborato, sul punto, una giurisprudenza costante e che tende, comunque, nel caso di guasti elettrici all’impianto di illuminazione, a reprimere evidenti furberie o patenti negligenze ed a consentire negli altri casi l’effettuazione delle gare.

La Commissione Disciplinare, tutto ciò premesso

DELIBERA

Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it