COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 104  dell’ 04/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ NETTUNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 104  dell’ 04/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETÀ NETTUNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 700 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 93 DELL’11.2.2010

(Gara: CITTA’ DI MARINO – NETTUNO del 7.2.2010 – Campionato di Promozione)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la ricorrente lamenta l’eccessività della pena pecuniaria comminatale, in rapporto ai fatti di gara;

rilevato che, dalla lettura degli atti emerge un comportamento oltraggioso nei confronti della Terna Arbitrale da parte di persona non in lista della Società;

ritenuto, peraltro, che il lancio di una moneta da parte di un proprio sostenitore contro un Assistente Arbitrale, ancorché sicuramente da reprimere anche in relazione  alle conseguenze per l’Ufficiale di gara, essendo un fatto isolato , presenta margini per un lieve ridimensionamento;

Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società NETTUNO e, pertanto, di ridurre l’ammenda ad € 500.

La tassa reclamo va restituita.

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