COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 91  del 04/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO CASTELLIRI AVVERSO IL P

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 91  del 04/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO CASTELLIRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 A CARICO DEL CALCIATORE VALENTINI DAVIDE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 22 DELL’8.1.2010

(Gara: FONTECHIARI – PRO CALCIO CASTELLIRI del 3.1.2010 – Campionato III Categoria Frosinone)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, osserva:

a motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il calciatore che avrebbe colpito l’arbitro con un calcio alla coscia non sarebbe stato il n. 3 VALENTINI DAVIDE, bensì il n. 13 POLSELLI MATTEO, come da allegata dichiarazione di assunzione di responsabilità, sottoscritto dal medesmo giocatore. Si è quindi chiesto l’annullamento del provvedimento disciplinare comminato al VALENTINI.

Ascoltato in sesde di supplemento, l’arbitro ha confermanto che mentre numerosi giocatori della PRO CALCIO CASTELLIRI protestavano nei suoi confronti per la convalida di una rete avversaria, il calciatore n. 3 VALENTINI DAVIDE, che si trovava di fronte a lui, ma in posizione laterale, lo aveva colpito sulla parte posteriore della coscia sinistra, con un calcio inferto “con movimento rotatorio”.

Il Direttore di gara ha inoltre precisato di aver esattamente individuato detto giocatore, in quanto aveva al braccio la fascia di capitano, che aveva indossato dopo la sostituzione del capitano indicato in lista, COLONNELLI DAVIDE.

Alla luce delle dichiarazioni rese dall’Arbitro, deve quindi escludersi ogni possibilità di errore per quanto concerne l’identità dell’autore del gesto di natura violenta compiuto nei suoi confronti. Considerata tutavia sia la dinamica del colpo (il giocatore, posizionato dietro i compagni, ja allungato la gamba colpendo l’arbitro sulla coscia posteriore, con lievi conseguenze), nonché il contesto in cui si è verificato l’episodio (durante una accesa protesta collettiva), questa Commissione, ribadita la intollerabilità del comportamento posto in essere dal giocatore, ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente la sanzione inflitta.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore VALENTINI DAVIDE dal 31.12.2012 al 31.12.2011.

La tassa reclamo va restituita.

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