COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 dell’ 14/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL S
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 84 dell’ 14/1/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DURANTE VICE PRESIDENTE PRO TEMPORE DELL’ALMAS ROMA S.R.L. E DELLA SOCIETA’ ALMAS ROMA S.R.L.
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 3-11-2009 disponeva il deferimento alla Commissione Disciplinare Territoriale del Sig. Gennaro Durante, all’epoca dei fatti vice presidente della società Almas Roma s.r.l., per rispondere della violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS in relazione all’articolo 27 comma 1B lett.c) del Regolamento della LND e della società Almas Roma s.r.l. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 comma 1 CGS, per le violazioni ascritte al proprio dirigente. A sostegno deduceva l’Organo requirente che a seguito di un gravissimo incidente avvenuto in Roma il 2-2-2008 presso il campo S. Anna “B” nel corso della gara ALMAS - Cinecittà Bettini, valida per il campionato giovanissimi provinciali, decedeva il giovane calciatore Alessandro Bini, tesserato per la società Cinecittà Bettini. L’incidente si verificava in quanto il calciatore, nello spostarsi sul terreno di gioco guardando verso l’alto per seguire la traiettoria del pallone, urtava conto una struttura metallica fissa posta in prossimità della rete di recinzione. La struttura metallica fissa era costituita da un tubo metallico per inaffiamento del campo con un rubinetto a leva posto ad un’altezza di circa 1,50 mt dal suolo nella c.d. area di destinazione lato nord. La struttura si trovava ad una distanza dalla linea laterale di mt. 0,74 anziché ad 1,50 mt come previsto dal regolamento LND nell’articolo 27. Il campo in questione era stato omologato il 18-3-2005 dal fiduciario Sig. Sandro Silvestri ed all’epoca l’area per destinazione lato nord era stata attestata in mt. 1,80. La inosservanza delle misure regolamentari nella segnatura del campo da parte della società e la mancata predisposizione di accorgimenti atti a limitare la pericolosità di strutture fisse adiacenti al campo per destinazione, comportavano la responsabilità per la violazione ascrivibile ai soggetti dotati di poteri di rappresentanza e cioè il presidente, il vice presidente ed il segretario. Di questi, purtroppo, sia il Presidente Attilio Massolo che il Segretario Sergio Nicolai, risultavano prematuramente deceduti, e quindi il deferimento poteva essere operato solo nei confronti del vice presidente Durante. La società doveva rispondere direttamente per le violazioni ascritte ai propri tesserati.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive.
Nella riunione fissata la Commissione Disciplinare disponeva preliminarmente lo stralcio della posizione della Società ALMAS ROMA S.R.L. in quanto si procedeva separatamente a seguito di richiesta di applicazione di sanzione concordata tra le parti ai sensi dell’articolo 23 CGS.
Il Rappresentante della Procura Federale proponeva la sanzione di € 10.000 di ammenda a carico della Società ALMAS ROMA SRL con l’applicazione di n. 10 punti di penalizzazione.
Il Rappresentante della Società chiedeva, ai sensi del citato art. 23 comma 1 del C.G.S., l’applicazione di una sanzione ridotta nella misura di seguito indicata: € 7.000 di ammenda a carico della Società ALMAS ROMA SRL e di n. 7 punti di penalizzazione da scontare nel Campionato Giovanissimi Regionali.
La Procura Federale prestava il consenso.
La Commissione Disciplinare, ritenuta congrua la sanzione, ai sensi del citato art. 23 comma 2 del C.G.S.
APPLICA
Alla Società ALMAS ROMA SRL l’ammenda di € 7.000 e la penalizzazione di n. 7 punti in classifica da scontare nel Campionato Giovanissimi Regionali della corrente stagione sportiva.
Le sanzioni irrogate decorrono dalla comunicazione del provvedimento agli interessati. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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