COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84  dell’ 14/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMOD ELLA SOCIETA’ REAL PIEDIMONTE S. GERMANO AVVERSO IL

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 84  dell’ 14/1/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMOD ELLA SOCIETA’ REAL PIEDIMONTE S. GERMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.5.2010 A CARICO DEL CALCIATORE DI NOTA SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 20 DEL 24.12.2009

(Gara: AUSONIA – REAL PIEDIMONTE SAN GERMANO del 19.12.2009 – Campionato Jun. Prov. Frosinone)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:

la Società in epigrafe, nel reclamo avanzato, afferma che il calciatore in argomento si è limitato a richiedere, peraltro usando termini consoni ed assolutamente non aggressivi, spiegazioni all’arbitro relativamente ad una  azione di gioco dalla quale era scaturito una rete per la squadra avversaria. Conseguentemente chiede che venga effettuata una più attenta valutazione dell’episodio, al fine di consentire al calciatore di portare a termine la stagione agonistica.

Questa Commissione ha proceduta ad una approfondita analisi degli atti, in seguito alla quale è emersa inconfutabilmente, dalla lettura del referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, la sussistenza e la rilevanza assai negativa e censurabile dell’atteggiamento tenuto dal DI NOTA.

Contestualmente l’esame condotto rivela, altresì, come tale comportamento debba essere configurato più opportunamente quale gesto di protesta, sicuramente eccessivo ed invasivo, ma senz’altro privo di intenti di natura violenta.

Per le ragioni sopraesposte,  al fine di una omogenea applicazione della giustizia adottata  abitualmente da questa Commissione in relazione a fattispecie analoghe, si ritiene che l’episodio possa essere ricondotto entro limiti di minore gravità, tali da poter lievemente ridimensionare la sanzione irrogata.

Tutto ciò premesso, questo Organo Giudicante

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo in argomento e, per l’effetto, ridurre la squalifica nei riguardi del calciatore DI NOTA SIMONE dal 30.5.2010 al 31.3.2010.

La tassa reclamo va restituita.

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