COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86  dell’ 21/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ CIVITAVECCHIA CALCIO A 5 AVVERSO LA SQ

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 86  dell’ 21/1/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETÀ CIVITAVECCHIA CALCIO A 5 AVVERSO LA SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PATTI FEDERICO SQUALIFICATO FINO AL 30. 06. 2010 CON IL COMUNICATO UFFICIALE N:36 DEL 24. 12. 2009

( GARA: LAZIO C. 5. - CIVITAVECCHIA C.5 DEL 19. 12 2009 – Campionato  Calcio a 5 C2)

La Commissione Disciplinare Territoriale

Visto il reclamo in epigrafe, ed ascoltata la società, la quale nella persona del dirigente ha confermato integralmente il contenuto del ricorso già presentato, precisando ulteriormente che, aldilà del comportamento deplorevole del calciatore Patti Federico, ribadisce che sia il calcio al pallone che la spinta sono stati motivati da un gesto di nervosismo. Infatti la reclamante fa presente che la pallonata non è stata assolutamente diretta verso l’ arbitro, tanto che il pallone è arrivato a circa 5 metri dal punto in cui si trovava il direttore di gara. In merito poi alla spinta la ricorrente dichiara che si è trattato esclusivamente di un richiamo di attenzione nei confronti dell’ arbitro, al quale il calciatore chiedeva spiegazioni e nella circostanza l’ arbitro indietreggiava per poter prendere nota del provvedimento disciplinare. Ed è per tali argomentazioni che la società Civitavecchia C a 5 chiede una rivisitazione della sanzione ed una congrua riduzione della stessa.

Questa Commissione Disciplinare,ha esaminato dettagliatamente quanto riportato nel referto arbitrale e, tenuto conto delle osservazioni formulate dalla ricorrente, si è resa conto che la dinamica di quanto accaduto  può in effetti ricondursi entro certi limiti a quanto posto in essere dal calciatore PATTI. Infatti non si ha il convincimento che la pallonata sia stata volontariamente indirizzata in direzione dell’ arbitro , ma scagliata da una distanza di circa 10 metri in segno di stizza, dopo aver ricevuto, a gioco in svolgimento, il pallone da un compagno di squadra. In merito poi allo spinta si è dell’ avviso che, certamente il Patti, come riferisce l ‘arbitro, lo ha spinto, ma che detto episodio,pur disdicevole, possa però configurarsi in un ottica di un gesto gravemente protestatario, dettato soprattutto per richiamare l’ attenzione dell’ arbitro, al quale il calciatore Patti chiedeva, con veemenza ed offese, il motivo del provvedimento che stava per adottare nei suoi confronti.

Da una analisi approfondita di tutta la vicenda, questo Organo di Giustizia Sportiva ritiene che il tutto possa, alla luce anche di alcune osservazioni della reclamante, ricondursi secondo i reali accadimenti e che pertanto la sanzione possa essere adeguatamente rivisitata e ridimensionata riportandola entro limiti di minore entità, nella misura degli abituali parametri adottati per casi simili.

Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale

DELIBERA

di accogliere il ricorso della società Civitavecchia Calcio a 5 riducendo, per l’ effetto, la squalifica del calciatore Patti Federico al 31 marzo 2010.

La tassa reclamo si restituisce.

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