COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 dell’ 14/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS MARTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 84 dell’ 14/1/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS MARTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2010 A CARICO DEL CALCIATORE ROCCHI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMTIATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 71 DEL 10.12.2009
(Gara: VIRTUS MARTA – VIRTUS BOLSENA del 6.12.2009 – Campionato II Categoria)
La Società VIRTUS MARTA ha contestato il provvedimento di squalifica nei confronti del calciatore ALESSIO ROCCHI, basata, a suo dire, su un’errata segnalazione dell’arbitro nel proprio referto circa lo stesso ROCCHI che camminava a passo veloce con in mano una spranga di ferro.
A tal fine, la ricorrente, assumendo una svista del Direttore di gara, ha prodotto una serie di fotografie che proverebbero l’insussistenza dell’episodio.
Al riguardo, giova rammentare che, ai sensi dell’art. 35 comma 1.3 del C.G.S., esteso alla L.N.D. dal successivo comma 1.4 dello stesso articolo, i documenti visivi succedanei agli atti ufficiali acquisiscono valore probatorio solo se rappresentano fatti sfuggiti all’attenzione dell’arbitro e non anche, come nel caso in specie, se riguardano un episodio da lui descritto puntualmente nel rapporto di gara.
Si ritiene, peraltro, che la sanzione inflitta al ROCCHI possa essere alquanto ridimensionata perchè pur non sussistendo dubbi in merito alla deplorevole condotta di un calciatore che si aggira sul campo recando con se un’asta metallica, dagli atti di gara non risulta che tale comportamento abbia recato danno ad alcuno.
Infatti, il ROCCHI stesso, ancorché abbia assunto, nell’episodio, un atteggiamento di particolare grave provocazione nei confronti dell’arbitro e degli avversari, non ha poi dato seguito ad alcuna condotta idonea a concretizzarsi in gesti di violenza e intolleranza.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società VIRTUS MARTA e, quindi, di ridurre la squalifica inflitta al calciatore ROCCHI ALESSIO dal 28.2.2010 al 30.1.2010.
La tassa reclamo va restituita.
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