COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 dell’ 14/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ P.C. SABINA AVVERSO I PROVVEDIMENT
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 84 dell’ 14/1/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETÀ P.C. SABINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 10. 12. 2009
( GARA TORRI IN SABINA.P. C SABINA DEL 5. 12. 2009 CAMP. JUN. PROV. RIETI )
La Commissione Disciplinare Territoriale, a scioglimento della riserva contenuta nella delibera pubblicata sul C.U. 78 del 4.1.2010, prosegue nell’ esame del ricorso presentato nei termini dalla soc. Pro Calcio Sabina, in merito alla posizione dei dirigenti De Santis Giuseppe, Minicucci Aurelio, Panichi Angelo e Panichi Fabio tutti sanzionati dal competente Giudice Sportivo fino al 26. 02. 2010.
La reclamante, anche in sede di audizione, ribadisce in particolare la posizione del dirigente Minicucci Aurelio, precisando che lo stesso, pur inserito nella distinta di gara iniziale presentata all’ arbitro, successivamente d’ accordo con il direttore di gara, veniva depennato dalla lista in quanto, a partita in corso, ed esattamente al termine del primo tempo, sarebbe dovuto andare via, perché impegnato a Rieti in una rappresentazione teatrale ed a tale riguardo allega una apposita dichiarazione, rilasciata dal Presidente della Soc. Pro Loco di Vacone ,che attesta la presenza del Minicucci, in cui impersonava la figura di un centurione romano.
Precisa infine la ricorrente che gli altri dirigenti,a fine gara, non hanno mantenuto un comportamento passivo, così come refertato dall’ arbitro, nel momento della sua aggressione.
Questa Commissione Disciplinare, in effetti, si è resa conto, dopo aver valutato i fatti con attenzione, che il dirigente Minicucci non poteva essere presente, al termine dell’ incontro, per i motivi analiticamente evidenziati dalla reclamante. Non è invece accoglibile la richiesta di riduzione delle sanzioni a carico degli altri dirigenti, per aver l’ arbitro ampiamente descritto il loro comportamento di totale estraneità all’ atto dell’ aggressione, non rispettando in tal modo quelli che sono i loro compiti istituzionali attribuitigli dalle norme regolamentari.
Conseguentemente,
DELIBERA
Di annullare il provvedimento di inibizione a carico del dirigente MINICUCCI AURELIO
Di confermare i provvedimenti di inibizione fino al 26 Febbraio 2010 a carico dei dirigenti DESANTIS GIUSEPPE, PANICHI ANGELO e PANICHI FABIO.
La tassa reclamo viene restituita