COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 dell’ 21/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POGGIO NATIVO AVVERSO IL PROVVEDIMENT
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 86 dell’ 21/1/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POGGIO NATIVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 33 DEL 7.1.2010
(Gara: POGGIO NATIVO – ALBA VILLA REATINA del 5.1.2010 – Campionato Jun. Prov. Rieti)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società POGGIO NATIVO chiede l’annullamento della decisione adottata dal competente Giudice Sportivo e, conseguentemente, la ripetizione dell’incontro in oggetto.
Questa Commissione osserva che il reclamo di cui trattasi non può essere preso in esame in quanto, ai sensi dell’art. 46 del C.G.S., il ricorso andava trasmesso entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
Tale ricorso è stato inviato a questa Commissione Disciplinare e alla controparte in data 15.1.2010, oltre il termine consentito – 14.1.2010, e pertanto
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il ricorso di cui trattasi, confermando la decisione impugnata con il C.U. indicato in epigrafe.
La tassa reclamo va incamerata.
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