COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 dell’ 21/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIANO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 86 dell’ 21/1/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIANO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCAITORE MUNELLI EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 81 DELL’8.1.2010
(Gara: FIANO ROMANO – CENTRO ITALIA del 6.1.2010 – Campionato Promozione)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili;
che, in effetti, il gesto compiuto dal calciatore al momento di abbandonare il terreno di gioco va ricondotto ad una atteggiamento di proteste manifestato in maniera plateale, ma senza alcun intento di violenza;
ribadita, in ogni caso, la censurabilità del comportamento tenuto dal MUNELLI sia nei confronti dell’avversario che dell’arbitro;
DELIBERA
Di accogliere il reclamo avanzato dalla società FIANO ROMANO e, per l’effetto, di ridurre la squalifica del calciatore MUNELLI EMANUELE da 5 a 3 gare.
La tassa reclamo va restituita.
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