COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86  dell’ 21/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. FREGENE AVVERSO IL PROVVEDIM

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 86  dell’ 21/1/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. FREGENE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BEVILACQUA MATTIA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 81 DELL’8.1.2010

(GARA: FREGENE – VIGOR PERCONTI del 5.1.2010 – Campionato Jun. Reg.)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe con il quale la POL. FREGENE pone in evidenza che il proprio calciatore BEVILACQUA MATTIA non può essere  il responsabile di quanto gli viene addebitato, in quanto sostituito al 36mo del secondo tempo, non era presente al campo, avendo abbandonato l’impianto di gioco.

Questa Commissione Disciplinare Territoriale ha esaminato il contenuto del referto arbitrale nel quale viene indicato, senza ombra di dubbio, che al termine dell’incontro il calciatore in questione nella zona antistante gli spogliatoi, sputava ad un avversario colpendolo al volto, rivolgendogli nell’occasione gravi minacce.

Non sono pertanto nemmeno parzialmente assumibili le doglianze avanzate dalla società FREGENE  in quanto in netto contrasto con quanto riferisce la reclamante rispetto al contenuto del rapporto di gara.

Detto ciò, questa Commissione ritiene che la sanzione irrogata dal competente Giudice Sportivo sia del tutto congrua, rispetto al comportamento tenuto a fine gara dal calciatore BEVILACQUA MATTIA.

Conseguentemente

DELIBERA

Di respingere il reclamo in argomento confermando, per l’effetto, la squalifica per 3 gare al calciatore BEVILACQUA MATTIA.

La tassa reclamo va incamerata.

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