COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86  dell’ 21/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIANO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 86  dell’ 21/1/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIANO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCAITORE MUNELLI EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 81 DELL’8.1.2010

(Gara: FIANO ROMANO – CENTRO ITALIA del 6.1.2010 – Campionato Promozione)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili;

che, in effetti, il gesto compiuto dal calciatore al momento di abbandonare il terreno di gioco va ricondotto ad una atteggiamento di proteste manifestato in maniera plateale, ma senza alcun intento di violenza;

ribadita, in ogni caso, la censurabilità del comportamento tenuto dal MUNELLI sia nei confronti dell’avversario che dell’arbitro;

DELIBERA

Di accogliere il reclamo avanzato dalla società FIANO ROMANO e, per l’effetto, di ridurre la squalifica del calciatore MUNELLI EMANUELE da 5 a 3 gare.

La tassa reclamo va restituita.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it