COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 dell’ 21/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CORCOLLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 86 dell’ 21/1/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CORCOLLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 23.6.2010 A CARICO DEL CALCIATORE BRAVINI STEFANO E FINO AL 30.6.2010 A CARICO DEL CALCIATORE DI COLA PAOLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 71 DEL 10.12.2009
(Gara: MARANO EQUO – CORCOLLE del 6.12.2009 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società;
udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, osserva:
a motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che i calciatori BRAVINI e DI COLA non avrebbero assolutamente lanciato il pallone contro l’arbitro, essendo invece responsabile del gesto il giocatore ACITELLI RICCARDO, come da allegata dichiarazione di assunzione di responsabilità sottoscritto dall’interessato. Riconosciuto che il DI COLA ha soltanto rivolto espressioni irriguardose e di proteste nei confronti dell’arbitro, la reclamante ha quindi chiesto la riduzione della sanzione inflitta al calciatore BRAVINI, non avendo quest’ultimo neppure protestato nei confronti dell’arbitro.
Convocato il Direttore di gara dinanzi la Commissione in merito ai fatti contestati al calciatore BRAVINI STEFANO, dichiarava espressane di non essere certo circa l’identità del calciatore colpevole di avergli lanciato il pallone contro, in quanto vi era molta confusione. Per quanto concerne il comportamento del DI COLA, il Direttore di gara ha confermato che il calciatore gli ha rivolto insulti e minacce colpendolo, senza alcun tipo di conseguenza fisica, con il pallone.
Pertanto, in considerazione del fatto che la condotta del DI COLA non ha procurato alcun tipo di male fisico all’arbitro, la sanzione del Giudice Sportivo può essere lievemente ridotta.
Per quanto concerne la posizione del calciatore BRAVINI STEFANO, in considerazione dei fatti espressi dall’arbitro sull’identità del calciatore, questa Commissione ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo vada revocata con remissione degli atti al primo giudice affinché si pronunci nei confronti del calciatore ACITELLI il quale, dinanzi a questa Commissione Disciplinare nella seduta del 23.12.2009, si è dichiarato responsabile del lancio del pallone nei confronti dell’arbitro.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo proposto dalla Società CORCOLLE riducendo la squalifica al calciatore DI COLA PAOLO al 30.4.2010.
Di revocare la sanzione a carico del calciatore BRAVINI STEFANO.
Rimette gli atti al Giudice Sportivo del C.R. Lazio affinché di pronunci sulla condotta del calciatore ACITELLI RICCARDO.
La tassa reclamo va restituita.
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