COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86  dell’ 21/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PESCOSOLIDO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTT

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 86  dell’ 21/1/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ PESCOSOLIDO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE

(Gara: PESCOSOLIDO – ALETRIUM CITTA’ DEI CICLOPI del 6.12.2009 – Campionato Allievi Frosinone)

La Commissione Disciplinare

visto il reclamo in epigrafe ed ascoltata la Società nella persona del Presidente, il quale nel confermare integralmente quanto riportato nel reclamo presentato, ribadisce che non corrisponde al vero quanto riportato dall’arbitro nel proprio rapporto, in merito a quanto verificatosi al termine dell’incontro, circa l’episodio relativo all’intervento dell’agente di Pubblica Sicurezza, intervento che si sarebbe limitato ad una azione di tranquillizazione nei confronti dell’arbitro. La reclamante sostiene a proposito del calciatore PAOLUCCI SIMONE, che avrebbe soltanto chiesto spiegazioni all’arbitro circa un provvedimento preso nei confronti di un suo compagno di squadra. Per quanto attiene il comportamento dell’assistente di parte POZZUOLI SERGIO - che avrebbe in più occasioni rivolto offese e minacce all’arbitro - la ricorrente insiste affermando l’infondatezza di quanto refertato dal Direttore di gara.

La Società PESCOSOLIDO, in merito al calciatore BETTINI JACOPO, pone all’attenzione di questa Commissione la contraddizione tra quanto accaduto in campo e quanto riportato dall’arbitro, il quale sostiene che a colpirlo con una pallonata  alla pancia sia stato il calciatore BETTINI, mentre la reclamante fa presente che non può essere stato il BETTINI l’autore del gesto, in quanto indossava una maglia di colore diverso (in quanto portiere) rispetto agli altri compagni di squadra.

Contesta infine la ricorrente la sanzione dell’ammenda in quanto non era possibile individuare la tifoserie responsabile, stante la vicinanza dei sostenitori di entrambe le squadre.

Chiede in conclusione, la rivisitazione dei provvedimenti adottati dal competente Giudice  Sportivo.

Questa Commissione Disciplinare Territoriale, dopo aver ascoltato il Direttore di gara, il quale in un supplemento di rapporto appositamente redatto, ha confermato integralmente  la dinamica di tutti gli episodi verificatisi nel corso dell’incontro e precisamente che al termine dell’incontro, mentre si recava negli spogliatoi, notava il cancello aperto attraverso il quale entravano persone estranee, una delle quali, qualificatasi capitano della polizia locale, bussava alla porta e rivolgeva più volte espressioni offensive all’arbitro. Giunto nei pressi dell’autovettura parcheggiata osservava che detta persona annotava il numero di targa della macchina minacciandolo. Successivamente l’arbitro si recava presso la stazione dei Carabinieri di Sora per segnalare l’accaduto.

Per quanto riguarda il Dirigente POZZUOLI SERGIO, l’arbitro ha confermato il comportamento già riportato nel referto originario e sanzionato dal competente Giudice Sportivo.

Per il calciatori PAOLUCCI SERGIO e BETTINI JACOPO l’arbitro, anche in tale occasione, ha esposto nuovamente i fatti addebitati ai predetti, ribadendo particolarmente per il calciatore BETTINI JACOPO che gli calciava il pallone da una distanza di 3 metri colpendolo al fianco, senza impedirgli però di proseguire la direzione della gara e che successivamente lanciava sputi in terra nelle sue vicinanze.

Aldilà di tutto quanto detto sopra, questo Organo di Giustizia Sportiva ritiene che talune osservazioni avanzate dalla reclamante possano essere condivise da questa Commissione. Infatti,  in particolare, si osserva che per quanto attiene il calciatore BETTINI JACOPO occorre evidenziare che nel suo comportamento non si ravvisa l’intento violento, in quanto lo stesso direttore di gara afferma che, pur se colpito da distanza ravvicinata da una pallonata, non presentava conseguenze nocive.

Alla luce di quanto detto, la sanzione, a parere di questa Commissione,  può essere lievemente ridimensionata entro limiti di minore gravità; pur nella considerazione che la sanzione avrebbe potuto  essere sensibilmente ridotta, ove non si fosse verificato il disdicevole episodio dello sputo.

Per quanto riguarda il calciatore PAOLUCCI SIMONE si ritiene che la sanzione possa essere riportata entro limiti di minore entità, stante il connotato di continuità per le frasi rivolte all’arbitro prima dell’espulsione e dopo il provvedimento; sussiste comunque l’azione impropria di ostacolo al rientro dell’arbitro nel proprio spogliatoio.

Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il ricorso di cui trattasi riducendo, per l’effetto, la squalifica del calciatore BETTINI JACOPO dal 31.12.2011 al 30.6.2011 e del calciatore PAOLUCCI SIMONE da 5 a 3 gare.

Di confermare l’ammenda di € 100 a carico della Società e la squalifica del Dirigente POZZUOLI SERGIO fino al 29.1.2010.

La tassa reclamo va restituita.

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