COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86  dell’ 21/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO  DELLA  SOCIETA’  ACTIVE NETWORK FUTSAL 

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 86  dell’ 21/1/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO  DELLA  SOCIETA'  ACTIVE NETWORK FUTSAL  AVVERSO  IL  PROVVEDIMENTO  DI  SQUALIFICA  FINO  AL  28/1/2010  A  CARICO  DEI  CALCIATORI  DE FEO CLAUDIO E OTTAVIANI EMANUELE, FINO ALL'11/2/2010 A CARICO DEI CALCIATORI ANSALONE ALBERTO E DI LANDRI GIOVANNI, NONCHE' AVVERSO L'AMMENDA DI € 500,00 A CARICO DELLA SOC. ACTIVE NETWORK FUTSAL  ADOTTATO  DAL  GIUDICE  SPORTIVO  DEL  COMITATO  PROVINCIALE DI VITERBO  CON  COMUNICATO  UFFICIALE  N.  20  DEL  10/12/09

( Gara: Active Network Futsal - Santa Marinella  del  4/12/09  -  Camp.  C5 “D” VT)

La Commissione Disciplinare;

·  visto il reclamo in epigrafe;

·  esaminati gli atti ufficiali;

·  udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro, osserva:

A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto la eccessività dell'ammenda comminata alla società, dal momento che a fine gara un solo sostenitore sarebbe entrato sul terreno di gioco, mentre per quanto concerne i calciatori De Feo, Ottaviani, Ansalone e Landi, la stessa ricorrente ha escluso che essi siano venuti a contatto fisico con l'Arbitro, avendo soltanto protestato verbalmente insieme al tutti gli altri giocatori, talché, stante la confusione, neppure si comprende come il Direttore di Gara abbia potuto identificare ogni singolo giocatore.

Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro, dopo aver confermato in toto il contenuto del referto di gara, nel quale i fatti risultano già descritti dettagliatamente, ha ribadito che al termine dell'incontro una decina di sostenitori  dell'Active Network Futsal erano entrati sul terreno di gioco e si erano avvicinati a lui con atteggiamento minaccioso e aggressivo, trattenuti e frenati dai dirigenti della squadra ospite; uno dei tifosi lo aveva tuttavia raggiunto e lo aveva spinto con violenza contro il telo del campo sportivo, successivamente lo aveva stretto con forza al collo, provocandogli forte dolore, prima di venire allontanato dal capitano dell'Active e dall'allenatore del Santa Marinella. L'Arbitro ha inoltre precisato che, sempre al termine della gara, nel corso della violenta protesta collettiva, i calciatori De Feo e Ottaviani – da lui riconosciuti visivamente, in quanto già noti per averli arbitrati in altre gare – lo avevano trattenuto per la maglia e gli avevano rivolto insulti, mentre contestualmente i calciatori Di Landri e Ansalone – anch'essi riconosciuti visivamente per averli più volte arbitrati in passato – gli avevano poggiato entrambe la mani sul petto con forza, spingendolo e rivolgendogli insulti e minacce. 

Alla luce delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risultano quindi comprovati non solo i gesti violenti e aggressivi compiuti da un sostenitore della Soc. Activ Network Futsal nei confronti dell'Arbitro, ma anche i comportamenti invasivi, minacciosi ed offensivi posti in essere nei confronti di quest'ultimo dai tesserati della società ricorrente, sicché giudicate del tutto congrue e adeguate alla gravità dei fatti le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo,

DELIBERA

di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica fino al 28 gennaio 2010 a carico dei calciatori DE FEO CLAUDIO e OTTAVIANI EMANUELE e fino all'11 febbraio 2010 a carico dei calciatori ANSALONE ALBERTO e DI LANDRI GIOVANNI; conferma inoltre l'ammenda di € 500,00 a carico della Soc. ACTIVE NETWORK FUTSAL. 

La tassa di reclamo va incamerata.

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