COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 93 del 11/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL SIG. UMBERTO LAZZARINI, PRESI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 93 del 11/02/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL SIG. UMBERTO LAZZARINI, PRESIDENTE A.C.D. APRILIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 39 DEL REGOLAMENTO L.N.D. E ALL’ART. 94 E 94 TER COMMA 1,2, E 6 NOIF NONCHÉ 91 NOIF, DEL CALCIATORE RUBEN DARIO LARROSA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30 COMMA 2 STATUTO E IN RELAZIONE ALL’ART. 39 REGOLAMENTO LND E ALL’ART. 94 E 94 TER NOIF E LA SOCIETÀ VIGOR CISTERNA (ALL’EPOCA DEI FATTI A.S.D. APRILIA) AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 E 2 C.G.S.
Con atto del 13 novembre 2009 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale la S.S.D. VIGOR CISTERNA per rispondere della violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione alla condotta antiregolamentare da ascriversi al Presidente dell’allora AC Aprilia Umberto Lazzarini che veniva a sua volta deferito per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS in relazione all’articolo 30 comma 2 della Statuto, nonché della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all’articolo 1 comma 1 e 3 del CGS, in relazione all’articolo 39 del Regolamento della LND e all’art. 94 e 94 ter comma 1,2 e 6 delle NOIF, nonché all’articolo 91 delle NOIF; deferiva altresì il calciatore Ruben Dario Larrosa per la violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS in relazione all’articolo 30 comma 2 dello Statuto, nonché dei doveri di lealtà e correttezza di cui all’articolo 1 comma 1 del CGS in relazione all’articolo 39 del Regolamento della LND e all’articolo 94 e 94 ter comma 1, 2 e 6 delle NOIF.
A sostegno dell’incolpazione affermava che, dalle indagini esperite, era risultata, innanzitutto, la presenza di una irregolare pattuizione di ingente compenso economico stipulata tra la società ed il calciatore deferiti, che nel novembre 2008, a seguito di decisione unilaterale della società, era stato impedito al calciatore di prendere parte agli allenamenti ed era stato sospeso ogni compenso economico; di fronte alle richiesta di pagamento dei compensi pattuiti da parte del calciatore il presidente aveva reagito con minacce. Sia il calciatore che la società avevano presentato denunce in sede penale, senza ottenere l’autorizzazione dai competenti organi federali.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del procedimento ed assegnava termine ai deferiti per la presentazione di memorie difensive.
Faceva pervenire articolate controdeduzioni la società deferita nelle quali in sostanza contestava gli addebiti per i seguenti motivi: a) non vi sarebbe stata violazione della clausola compromissoria in quanto la società avrebbe inoltrato nei confronti del calciatore una querela per truffa, per aver negoziato dei titoli rilasciati a garanzia di un adempimento e quindi per una ipotesi, in considerazione dell’astrattezza del titolo, svincolata dal rapporto sportivo; b) il contratto intercorso tra calciatore e società sarebbe nullo per la reciproca violazione di clausole essenziali; c) non risponderebbe al vero la circostanza di aver vietato al calciatore la partecipazione agli allenamenti, in quanto la contestazione si baserebbe sui “si dice” e non sarebbe suffragata da elementi di fatto, mentre sarebbe attendibile la contestazione esposta dalla società della sostanziale irreperibilità del calciatore in questione che sarebbe stato rintracciato con grande difficoltà anche dal rappresentante della Procura Federale. Aggiungeva inoltre la società che, al di là del rapporto formale di continuità tra la ACD Aprilia e la ASD Vigor Cisterna, non poteva sottacersi che, nella sostanza, non vi era alcun rapporto tra le due società in quanto quella attuale ha sede, dirigenza e tesserati totalmente diversi da quella effettivamente protagonista dei fatti.
Alla riunione per la discussione del deferimento partecipava, oltre al rappresentante della Procura Federale, il procuratore del deferito Lazzarini e quello della società.
Preliminarmente la Commissione rilevava che la comunicazione inviata al calciatore Larrosa della fissazione della riunione per la discussione del deferimento non era stata recapitata ed il plico era stato restituito al mittente con la dicitura apposta dall’ufficiale postale “sconosciuto”. Disponeva quindi di stralciare la posizione del calciatore ordinando il rinnovo della convocazione a cura della segreteria.
Il rappresentante della Procura Federale e del deferito Lazzarini, munito di idonea procura, pattuivano invece la pena da irrogare in mesi 12 di inibizione ed € 1.600 di ammenda. La Commissione rilevava la congruità della sanzione inibitoria mentre, come da costante giurisprudenza della Commissione, la stessa rilevava la inapplicabilità ai tesserati dilettanti della sanzione pecuniaria, anche a mente dell’articolo 19 n. 6 CGS, e disponeva quindi in conformità.
Per la società deferita il rappresentante insisteva con ampia argomentazione sulle eccezioni e deduzioni già esposte nella memoria difensiva e sottolineava l’assoluta estraneità della società e dell’attuale gruppo dirigente alle vicende di cui al procedimento.
La Procura Federale riteneva invece sussistere la responsabilità della società per tutti i capi di incolpazione e richiedeva quindi l’applicazione della sanzione di 3 punti di penalizzazione ed € 2.500,00 di ammenda.
Ritiene la Commissione che tutti gli addebiti elevati nei confronti dell’allora presidente Lazzarini siano pienamente provati e degli stessi debba rispondere, secondo norma, la società rappresentata a titolo di responsabilità diretta.
Non vi è dubbio che la società, rappresentata dal Lazzarini, abbia presentato una denuncia nei confronti del calciatore per truffa. Risulta altresì che la società ebbe a richiedere agli Organi Federali l’autorizzazione ad adire le vie legali contro il calciatore, senza ottenere la richiesta autorizzazione. Risulta inoltre che la denuncia attiene strettamente al rapporto di tesseramento intercorso tra il calciatore e la società ed alla corresponsione di assegni “a garanzia” dell’adempimento delle obbligazioni economiche assunte dalla società con una scrittura privata in cui era stata pattuita una renumerazione dell’attività svolta dal calciatore totalmente irregolare.
Non vi è quindi dubbio che la denuncia attiene strettamente a rapporti di tesseramento e di rimborso (rectius di vera e propria remunerazione) intercorsi tra la società ed il calciatore e che la società non avesse ottenuto, pur avendola richiesta, la prescritta autorizzazione che, peraltro, correttamente non era stata concessa in quanto si chiedeva tutela per un rapporto totalmente irregolare.
Non vi è inoltre dubbio che tra la società ed il calciatore siano intercorsi accordi economici totalmente vietati e che la società abbia corrisposto assegni a garanzia dei pagamenti differiti in rate mensili; ciò risulta cartolarmente dalla scrittura privata intercorsa tra le parti, dal telegramma inviato al calciatore dal legale della società, nonché dalla denuncia della stessa società
Infine non vi è dubbio che al calciatore siano stati vietati l’accesso al campo di allenamento senza alcuna apparente motivazione.
Nessun pregio hanno le difese della deferita in rapporto al mutamento di compagine societaria essendo evidente che il mutamento della denominazione sociale e della sede non fa perdere continuità alla personalità giuridica del sodalizio che, in virtù di tale continuità, consegue il titolo sportivo e deve quindi sopportare anche le pendenze disciplinari .
“Quoad poenam” vi è da dire che per la violazione in materia di rimborsi economici prevede oltre la penalizzazione di punti in classifica anche la sanzione pecuniaria pari all’importo illecitamente concordato e corrisposto. Nella specie, quindi, la sanzione richiesta dalla Procura Federale dovrebbe essere considerata non adeguata alla pena edittale prevista. Non può però sottacersi che, di fatto, la sanzione andrebbe a colpire una società ed una compagine dirigenziale che, effettivamente, nulla hanno a che vedere con i protagonisti dei fatti. Per questo, e solo per questo, la sanzione richiesta appare appena congrua agli addebiti che sono effettivamente gravissimi e non meritano alcuna indulgenza.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
a) di stralciare la posizione del calciatore Ruben Dario Larrosa per omessa notifica dell’avviso di fissazione della riunione per la discussione del ricorso e manda alla segreteria del comitato per il rinnovo dell’avviso previo ricerche del nuovo domicilio dello stesso.
b) di applicare su richiesta delle parti al dirigente di società Lazzarini Umberto, già presidente all’epoca dei fatti dell’ACD Aprilia (ora ASD Vigor Cisterna) l’inibizione per un anno;
c) di ritenere la società ASD Vigor Cisterna responsabile delle violazioni regolamentari ascritte irrogandole la penalizzazione di tre punti in classifica da scontare nell’attuale campionato 2009 -2010 e l’ammenda di € 2.500,00.
Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo alla comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito
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