COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 93  del 11/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROCCASECCA  TERRA S. TOMMASO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 93  del 11/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROCCASECCA  TERRA S. TOMMASO AVVERSO I PROVVEDIMENTI  DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE MELEO TOMMASO FINO AL 31.1.2011, FINO AL 26.2.2010 A CARICO DEL CALCIATORE MORETTI RICCARDO, DI AMMENDA DI € 150 E DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA STESSA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 25 DEL 21.1.2010

(Gara: ROCCASECCA T. SAN TOMMASO – FONTANALIRI del 16.1.2010 – Campionato Jun. Prov. Frosinone)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:

la Società ROCCASECCA TERRA DI S. TOMMASO ha proposto reclamo avverso le decisioni con le quali il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Frosinone le ha inflitto la perdita della gara per 0 – 3. l’ammenda di € 150 e ha squalificato i calciatore MELEO TOMMASO e MORETTI RICCARDO rispettivamente fino al 31.1.2011 e 26.2.2010, per gli episodi verificatisi durante l’incontro a margine.

La ricorrente, a supporto del gravame, premettendo un atteggiamento di indisponenza dell’arbitro, fa presente che le espulsioni di tre suoi calciatori prima della sospensione della gara, erano dovute solamente a proteste e a falli di lieve entità non passibili di un così severo provvedimento.

Per quanto riguarda i giocatori MELEO e MORETTI, la stessa Società precisa che gli stessi si sono resi protagonisti esclusivamente di una esagitata protesta senza alcun intendimento  di danneggiare il Direttore di gara al quale, nella concitata circostanza, cadeva di mano il fischietto.

Quanto poi alla sospensione dell’incontro, la reclamante deduce che l’arbitro non sarebbe stato oggetto di violenze tali da giustificare la decisione di interrompere anticipatamente l’incontro.

La Società ROCCASECCA conclude richiedendo la ripetizione della gara e la riduzione dell’ammenda a carico della Società e la squalifica dei calciatori MELEO e MORETTI.

Preliminarmente si rende noto che, a mente dell’art. 46 comma 5 del C.G.S. il reclamo avverso la perdita della gara è inammissibile in quanto la ricorrente ha omesso di inviare alla controparte copia dei motivi del ricorso, così come stabilito dalla citata norma.

Riguardo ai calciatori MELEO e MORETTI, dopo attenta lettura degli atti ufficiali, si ritiene che le sanzioni inflitte siano eccessive in rapporto ai fatti loro addebitati, ancorchè di indubbia grave censurabilità e vadano ricondotti ad una minore entità, come praticato in casi di analoga specie.

Infatti, gli strattonamenti nei confronti dell’arbitro e l’ostacolo momentaneo ai suoi movimenti si concretizzano in gesti di deprecabile pesante protesta, senza dubbio da reprimere severamente, ma si discostava parzialmente da veri e propri intendimenti di violenza nei suoi confronti.

Stante quanto sopra, in parziale accoglimento delle istanze della reclamante, questa Commissione

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo della Società ROCCASECCA  T. SAN TOMMASO avverso la punizione della perdita della gara;

di ridurre una squalifica ai calciatori MELEO TOMMASO e MORETTI RICCARDO rispettivamente fino al 30.6.2010 e fino al 15.2.2010.

Di confermare l’ammenda di € 150 a carico della Società.

La tassa reclamo va restituita.

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