COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 93  del 11/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FREGENE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENT

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 93  del 11/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ FREGENE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 800 A CARICO DELLA STESSA E DI INIBIZIONE DEL DIRIGENTE POMPA STEFANO FINO AL 5.2.2010 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 86 DEL 21.1.2010

(Gara:  FREGENE – REAL POMEZIA del 17.1.2010 – Campionato Eccellenza)

La Società FREGENE CALCIO, in sede di reclamo e di audizione diretta, ha ribadito la richiesta affinchè questa Commissione riconsideri le sanzioni citate in toto.

In primo luogo, la ricorrente sottolinea che, pur nella consapevolezza che il provvedimento irrogato al Dirigente POMPA STEFANO non può essere impugnato, in quanto trattasi di inibizione inferiore ad un mese ex art. 45 C.G.S. , ha comunque avanzato reclamo al riguardo unicamente per avere soddisfazione morale, cioè consentire al suddetto dirigente di dichiarare, dinanzi a  questa Commissione, di non aver proferito alcuna frase offensiva nei confronti del Direttore di gara.

Per quel che concerne la ammenda, motivata dal fatto che propri sostenitori, nel corso della gara, rivolgevano frasi ingiuriose nei riguardi dell’arbitro e insulti di stampo razziale e discriminatorio verso un calciatore di colore, appartenente alla squadra avversaria, nonché per il fatto che estranei, indebitamente presenti nel recinto degli spogliatoi, a fine gara,  insultavamo l’arbitro, la reclamante afferma che tali episodi e comportamenti devono essere assolutamente ridimensionati in quanto non rispondenti al reale andamento dei fatti.

Continua infatti la ricorrente, sostenendo che soltanto un sostenitore e in un’unica occasione, peraltro immediatamente redarguito da altri sostenitori presenti, si è rivolto al calciatore in questione chiamandolo con il nome di una personalità di colore, ma ciò esclusivamente al fine di calmarlo in quanto si era reso autore di un duro intervento di gioco nei confronti di un calciatore locale.

Anche relativamente alle pesanti offese che il pubblico locale avrebbe rivolto all’arbitro per contestare alcune sue decisioni tecniche, la società FREGENE ne evidenzia il carattere non veritiero, repertato nell’intento di danneggiare ulteriormente l’immagine della Società che, di contro, è conosciuta nel Lazio per la correttezza etico - sportiva dalla stessa costantemente perseguita.

Questa Commissione ha pertanto proceduto ad esaminare approfonditamente e con attenzione tutti i documenti agli atti, ma dalla lettura del referto arbitrale che, come noto, costituisce  fonte di prova primaria e privilegiata, emerge un quadro diverso da quello rappresentato dalla POL. FREGENE CALCIO.

Difatti gli episodi contestati trovano puntuale e dettagliata descrizione, dalla quale si trae il convincimento che le frasi di stampo ingiurioso verso l’arbitro  e di ordine razzistico e discriminatorio verso un giocatore di colore avversario, hanno avuto realmente luogo e per di più in maniera consistente e reiterata.

Effettuata tale importante premessa con la quale si intende censurare in modo inequivocabile il deprecabile comportamento dei sostenitori – prevalentemente per gli aspetti riferiti alla materia razziale, con l’applicazione delle  norme edittali  previste dall’art. 11 del C.G.S., si ritiene, di contro, di poter ricondurre entro limiti di minore gravità il comportamento offensivo tenuto, a fine gara, da persone estranee introdottesi nel recinto degli spogliatoi, nei confronti  del direttore di gara.

Infine, va confermato quanto già conosciuto e ammesso dalla società stessa, in sede di audizione diretta, circa l’inammissibilità del reclamo relativamente all’inibizione del dirigente POMPA STEFANO, in quanto, ai sensi dell’art. 45 C.G.S., i provvedimenti di tal genere non superiori ad un mese, non possono essere impugnati.

Per tutto quanto precede, questo Organo Giudicante

DELIBERA

Di accogliere il reclamo in titolo nella parte riguardante l’ammenda e per l’effetto ne riduce l’entità da € 800 ad € 600;

di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente all’inibizione del Dirigente POMPA STEFANO.

La tassa reclamo va restituita.

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