COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 93 del 11/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TREVI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 93 del 11/02/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TREVI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI D’OTTAVI ALESSANDRO E SALVATORI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 27 DEL 28.1.2010
(Gara: REAL TREVI – SPORT VILLAGE GUARCINO del 23.1.2010 – Campionato III Categoria Frosinone)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed ascoltata la Società interessata;
ritenuto che alcune argomentazioni della ricorrente ribadite ed insistite in sede di audizione rivestono una parziale assumibilità;
che, pertanto, i provvedimenti adottati possono essere ricondotti ad una pur lieve e minore entità, stante il fatto che il comportamento degli interessati non si concretizza in particolare irriguardosità nei confronti del direttore di gara.
Tanto premesso, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di accogliere il reclamo di cui trattasi riducendo, per l’effetto, le squalifiche a carico dei calciatori D’OTTAVI ALESSANDRO e SALVATORI DANIELE da 3 a 2 gare effettive.
La tassa reclamo va restituita.
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