COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 93  del 11/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TREVI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 93  del 11/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TREVI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI D’OTTAVI ALESSANDRO E SALVATORI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 27 DEL 28.1.2010

(Gara: REAL TREVI – SPORT VILLAGE GUARCINO del 23.1.2010 – Campionato III Categoria Frosinone)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe ed ascoltata la Società  interessata;

ritenuto che alcune argomentazioni della ricorrente ribadite ed insistite in sede di audizione rivestono una parziale assumibilità;

che, pertanto, i provvedimenti adottati possono essere ricondotti ad una pur lieve e minore entità, stante il fatto che il comportamento degli interessati non si concretizza in particolare irriguardosità nei confronti del direttore di gara.

Tanto premesso, questa Commissione Disciplinare Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo di cui trattasi riducendo, per l’effetto, le squalifiche a carico dei calciatori D’OTTAVI ALESSANDRO  e SALVATORI DANIELE da 3 a 2 gare effettive.

La tassa reclamo va restituita.

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