COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 18/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CEPRANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQ
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 97 del 18/02/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CEPRANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SEVERIANO GIUSEPPE E FINO AL 26.3.2010 A CARICO DEL DIRIGENTE CELENZA LUCIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 89 DEL 28.1.2010
(Gara: ARPINO – CEPRANO del 24.1.2010 - Campionato I Categoria)
Con il reclamo a margine, al Società CEPRANO CALCIO, contestando le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, circa la squalifica per 5 gare al calciatore SEVERIANO GIUSEPPE e l’inibizione fino al 26.3.2010 al Dirigente CELENZA LUCIO, deduce che per il primo non si è trattato di un gesto violento ma di proteste e, per il secondo, c’è stato un vero e proprio scambio di persona, in quanto protagonista dell’episodio sarebbe stato il massaggiatore REA ONORIO e non il Dirigente CELENZA.
La ricorrente conclude chiedendo per i due tesserati un riesame delle sanzioni, ritenute eccessive.
Dall’esame degli atti ufficiali si rileva, preliminarmente, che non possono sussistere dubbi sull’identità del Dirigente CELENZA, così puntualmente resa nota nel rapporto di gara, fonte primaria di prova.
Per quanto riguarda il calciatore SEVERIANO, dopo attenta lettura degli atti ufficiali, si ritiene che la sanzione inflitta sia lievemente eccessiva in rapporto ai fatti a lui addebitati, i quali anche se censurabili, sono privi di intendimenti di violenza e pertanto possono essere ricondotti entro limiti di minore entità.
Riguardo all’episodio che ha visto protagonista il Dirigente CELENZA, la sanzione stessa va lievemente ritoccata riconducendo le offese e minacce verso l’arbitro e la spinta ad un unico atto di grave e pervasiva protesta, senza particolari proponimenti aggressivi.
Tanto premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società CEPRANO CALCIO e, per l’effetto, di ridurre l’inibizione al Dirigente CELENZA LUCIO dal 26.3.2010 al 1°.3.2010.
Di ridurre a 4 gare la squalifica a carico del calciatore SEVERIANO GIUSEPPE.
La tassa reclamo restituita.
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