COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 18/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ERETUM AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQU
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 97 del 18/02/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ERETUM AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CHECCHI MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 91 DEL 4.2.2010
(Gara: COMUNALE DI CAPENA - ERETUM del 31.1.2010 – Campionato di I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con il quale la ricorrente, con dovizia di argomentazioni, chiede una riduzione della sanzione in epigrafe, considerata eccessiva in rapporto all’episodio in esame e considerato che per il fatto commesso – spinta al viso di un avversario facendolo cadere a terra – al calciatore CHECCHI è stata comminata una sanzione che va lievemente ridimensionata in relazione soprattutto all’assenza di conseguenze per l’avversario stesso;
tutto ciò premesso e considerato, questa Commissione Disciplinare
delibera
di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società ERETUM e, per l’effetto, di ridurre la squalifica al calciatore CHECCHI MARIO da 4 a 3 giornate.
La tassa reclamo va restituita.
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