COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 18/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo in proprio di ERRIQUEZ Angelo, alle

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 31 del 18/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo in proprio di ERRIQUEZ Angelo, allenatore della Società BRESSO CALCIO - Camp. Jun. Giovanissimi Regionali Gir. G

Gara Cimiano/Bresso del  24/01/2010

C.U. n.28 del CRL  del 28.01.2010

Il tecnico Enriquez Angelo ha proposto reclamo avverso al decisione del GS che ha deliberato la sua squalifica fino al 11.03.2010.

Il tecnico chiede con il reclamo una riduzione della squalifica sostenendo di essere entrati indebitamente nel terreno di gioco, ma di non aver tenuto un comportamento ingiurioso nei confronti del direttore di gara.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.38 del CGS, sentito i reclamante ed a chiarimenti l’arbitro, rileva: durante l’audizione il reclamante riconosceva semplicemente l’addebito di essere entrato sul rettangolo di gioco per rimandare in fretta in campo il pallone, ma negava decisamente di aver rivolto all’arbitro frasi ingiuriose e di essere entrato nello spogliatoio del direttore di gara. Inoltre contestava che quanto addebitatogli fosse accaduto a fine gara, come indicato nella delibera del Giudice Sportivo.

Per quanto concerne il momento al quale l’arbitro riferisce la pronunzia delle frasi offensive rivolte nei suoi confronti, in effetti il GS è incorso in una imprecisione, infatti nel referto si indica come momento la fine del primo tempo.

In relazione al merito dell’episodio, il direttore di gara, sentito a chiarimenti da questa Commissione, ha confermato che il tecnico Erriquez, sia al momento del suo allontanamento dal campo, sia alla fine del primo tempo, gli ha rivolto le frasi ingiuriose segnalate nel suo rapporto (fonte privilegiata di prova). L’arbitro, a specifica domanda, ha inoltre precisato che in effetti l’Erriquez non era all’interno del suo spogliatoio, ma era stato fermato appena fuori.

Certamente il comportamento tenuto dall’allenatore è meritevole di decisa censura: la reiterazione del comportamento ingiurioso giustifica nella sua entità la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo.

Tanto premesso e ritenuto, la Commissione Disciplinare Territoriale

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it