COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 18/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società SPORTIVA SAVORELLI 1937&nbs

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 31 del 18/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società SPORTIVA SAVORELLI 1937  Camp. Jun. Prov. Gir. C

Gara Savorelli 1937/Buccinasco  del  12.12.2009

CU n. 23 del Comitato di Milano datato 07/12/2009

La società SPORTIVA SAVORELLI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha deliberato di squalificare fino al 31.01.2010 l’allenatore Gregoriadis Demetrio.

La società Savorelli chiede con il reclamo una rivalutazione della sanzione inflitta dal GS per adeguarla alla effettiva entità del comportamento tenuto dal tecnico.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art.38 del CGS, sentita la reclamante, rileva:

durante l’audizione il rappresentante della Società ha confermato il contenuto del reclamo, ribadendo che l’allenatore nel corso della gara, pur essendo stato ripetutamente offeso da un calciatore della squadra avversaria, si era astenuto da ogni reazione. Soltanto a fine gara, dopo la reiterazione delle ingiurie e la provocazione da parte dello stesso giocatore, replicava invitandolo ad un comportamento educato.

Tale versione dei fatti è contraddetta dal contenuto del rapporto arbitrale (fonte di prova privilegiata), nel quale si riferisce di ingiurie rivolte a fine gara dal Gregoriadis nei confronti del calciatore avversario, comportamento a seguito del quale si sarebbe verificato un principio di rissa tra i giocatori, con susseguente atteggiamento offensivo e minaccioso da parte di alcuni sostenitori della squadra ospite nei confronti del tecnico della squadra di casa.

Dal referto del direttore di gara si rileva che l’allenatore Gregoriadis ha tenuto un comportamento certamente censurabile; tuttavia, in considerazione del contesto complessivo entro il quale si è verificato l’episodio ed in assenza di qualsiasi condotta connotata da violenza ascrivibile al Gregoriadis, il disvalore dell’azione dallo stesso posta in essere può essere giudicato con minore severità.

Tanto premesso e ritenuto, la Commissione Disciplinare Territoriale

RIDUCE

la squalifica inflitta al tecnico Gregoriadis Demetrio a tutto il 03.04.2010.

Si dispone l’accredito della relativa tassa alla reclamante.

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