COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 25/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procur

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 32 del 25/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Deferimento del Procuratore Federale a carico del signor Antonio LAURIA per rispondere della violazione di cui all’art.1 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione anche all’art.40 comma 3 lettera C.

Con provvedimento del 18 gennaio 2010 il Procuratore Federale,

-  letta la nota del 25 marzo 2009 del Procuratore Arbitrale Nazionale, con la quale veniva trasmessa copia del “Reclamo” presentato dal sig. Fontana Giorgio, presidente della US Castelmella, avverso il comportamento dell’A.E. Signor Lauria Antonio in occasione della gara di Seconda Categoria del 19 ottobre 2008 CASTELMELLA-MACLODIO; il quale Arbitro avrebbe – in particolare – dapprima richiesto in omaggio una tuta sportiva della squadra ospitante e quindi, a fine gara, sottratto materiale sportivo dalla borsa del massaggiatore del Castelmella;

-  viste le relazioni ed i documenti alla stessa allegati del Collaboratore di questa Procura Federale;

-  rilevato,che dalle indagini svolte non erano emersi pregressi motivi di rancore, né di ritorsione da parte dei dirigenti della Soc. Castelmella nei confronti del direttore di gara, atteso che la gara era stata vinta dalla squadra di casa con il risultato di 6 a 3;

-  considerato che le dichiarazioni rese dall’arbitro al Collaboratore della procura non costituivano prove privilegiate, non essendo i fatti in esame collegati alla gara;

-  rilevato che il direttore di gara non aveva smentito la circostanza di aver richiesto la tuta anche se aveva dato poca importanza alla richiesta effettuata, dichiarando che tratta vasi di una “battuta ironica riferita, a suo dire, ad una promessa fattagli un anno prima da parte di un dirigente dal Castelmella”;

-  rilevato che la condotta del sig. Antonio Lauria relativa alla richiesta della tuta poteva integrare violazione dell’art.1 comma 1 CGS, anche in riferimento all’art.40 comma 3 lettera C, che impongono un comportamento ispirato ai principi di lealtà, correttezza, probità e trasparenza, mentre non vi sono riscontri certi per quanto attiene la presunta appropriazione del borsone;

deferiva avanti Questa Commissione il signor Antonio Lauria per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe.

La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio con il signor Antonio Lauria, preso altresì atto  che la Procura Federale, previa dichiarazione di responsabilità del deferito per la violazione del disposto delle norme indicate nel deferimento, chiedeva la sospensione dell’arbitro deferito e il periodo di un mese e che il signor Antonio Lauria chiedeva l’assoluzione con formula piena,

osserva

dagli atti relativi alle indagini effettuate dal Collaboratore della Procura emerge che l’arbitro deferito ha semplicemente richiesto una tuta al Castelmella, anche se con una “battuta ironica” riferita, a suo dire , ad una promessa fattagli un anno prima da parte di un dirigente del Castelmella.

Tale comportamento, come osservato dalla Procura Federale, costituisce dell’art.1 comma 1 CGS, anche in riferimento all’art.40 comma 3 lettera C, che impongono un comportamento ispirato ai principi di lealtà, correttezza, probità e trasparenza.

La gravità del comportamento giustifica la sanzione della sospensione di un mese richiesta dal Rappresentante della Procura.

Per questi motivi, la Commissione Disciplinare

dichiara

la responsabilità del signor Antonio Lauria per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 Codice Giustizia Sportiva, in relazione anche all’art.40 comma 3 lettera C.

commina

al signor Antonio Lauria la sospensione di mesi uno.

Dispone infine che il presente provvedimento venga comunicato ai diretto interessati e venga altresì pubblicato sul Comunicato Ufficiale.

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