COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 17/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.C. ALTIDONA CALCIO avverso sanzioni merito gara Altid
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 123 del 17/02/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.C. ALTIDONA CALCIO avverso sanzioni merito gara Altidona - Spinetolese, del 30.1.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 114 del 3.2.2010.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava la sanzione dell’ammenda di € 300,00 all’A.C. Altidona Calcio per essere durante la gara alcuni propri sostenitori venuti a vie di fatto con l’opposta tifoseria contravvenendo alle norme antiviolenza attualmente in vigore.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.C. Altidona Calcio chiedendo una riduzione della sanzione impugnata.
Ammetteva la reclamante che durante la gara vi fu uno scambio verbale tra i genitori di due calciatori coinvolti in una fase di gioco, ma senza ulteriori conseguenze, anche per l’intervento pacificatore di altri sostenitori presenti.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere notato, ad un certo momento della gara, un capannello di una decina di persona formatosi in tribuna tra i sostenitori delle due squadre, i quali venivano a contatto tra loro, ma senza atti di effettiva violenza.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame possa essere accolto.
In base alle dichiarazioni dell’arbitro, rese avanti questa Commissione, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano decisamente attenuati nella loro gravità e dagli stessi deve essere escluso un effettivo contenuto violento.
Alla fattispecie in esame deve, pertanto, applicarsi non la disposizione di cui all’art. 14 del Codice di giustizia sportiva, ma quella di cui al 3° comma dell’art. 4 dello stesso Cgs, con conseguente riduzione di pena come da dispositivo.
P.Q.M.
la Commissione, in accoglimento del gravame come innanzi proposto dall’A.C. Altidona Calcio, riduce la sanzione dell’ammenda applicata alla medesima Società ad € 50,00 (cinquanta/00).
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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