F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 55/CDN del 04/02/2010 (146) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: JOSE’ MARIO DOS SANTOS FELIX MOURINHO (tesserato della Soc. FC Internazionale Milano SpA) E DELLA SO
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 55/CDN del 04/02/2010
(146) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: JOSE’ MARIO DOS SANTOS FELIX MOURINHO (tesserato della Soc. FC Internazionale Milano SpA) E DELLA SOCIETA’ FC INTERNAZIONALE MILANO SpA (nota n. 3787/622pf09-10/SP/blp dell’11.1.2010).
Con provvedimento dell’11.1.2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:
● il Sig. Josè Mario Dos Santos Felix Mourinho, allenatore della Società FC Internazionale Milano Spa, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, per aver espresso, dopo l’incontro Atalanta-Inter del 13.12.2009, frasi ingiuriose nei confronti di un giornalista, nonché per averlo afferrato per le braccia;
● la Società FC Internazionale Milano Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio tesserato.
All’inizio della riunione
odierna, il Sig. Josè Mario Dos Santos Felix Mourinho e la Società FC
Internazionale Milano Spa, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza
di patteggiamento ai sensi dell’art. 23, CGS. In proposito, la Commissione ha
adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare
Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Josè Mario
Dos Santos Felix Mourinho e la
Società FC Internazionale Milano Spa hanno proposto istanza
di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, CGS
(“pena base per il Sig. Josè Mario Dos Santos Felix Mourinho, sanzione
dell’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), diminuita ai sensi dell’ art.
23, CGS a € 13.000,00 (Euro tredicimila/00); “pena base per la Società FC
Internazionale Milano Spa, sanzione dell’ammenda di € 30.000,00
(trentamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 20.000,00 (Euro
ventimila/00)”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso
il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i
soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale
prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere
all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la
specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo
Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata
dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con
ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del
richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come
formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano
congrue, P.Q.M. la
Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione
delle seguenti sanzioni: al Sig. Josè Mario Dos Santos Felix Mourinho
l’ammenda di € 13.000,00 (Euro tredicimila/00) ;
alla Società FC
Internazionale Milano Spa l’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00);
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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