F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 55/CDN del 04/02/2010 (147) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO PERINETTI (Direttore Sportivo della Soc. AS Bari SpA), MASSIMO DONATI (calciatore tesserato
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 55/CDN del 04/02/2010
(147) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO PERINETTI (Direttore Sportivo della Soc. AS Bari SpA), MASSIMO DONATI (calciatore tesserato della Soc. AS Bari SpA) E DELLA SOCIETA’ AS BARI SpA (nota n. 3794/605pf09-10/SP/blp dell’11.1.2010).
Con provvedimento dell’11.1.2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:
● il Sig. Giorgio Perinetti, Direttore Sportivo e Legale Rappresentante della Società AS Bari Spa, e il Sig. Massimo Donati, calciatore tesserato della Società AS Bari Spa, per rispondere della violazione dell’art. 5, comma 1, CGS, per avere espresso, mediante dichiarazioni pubblicate su organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell’ambito federale;
● la Società AS Bari Spa, della violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2, e dell’art. 5, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, in ordine a quanto ascritto al proprio Legale Rappresentante nonché al proprio tesserato.
All’inizio della riunione
odierna, i Sig.ri Giorgio Perinetti, Massimo Donati e la Società AS Bari Spa,
tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi
dell’art. 23, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare
Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento i Sig.ri Giorgio
Perinetti, Massimo Donati e la
Società AS Bari Spa, hanno proposto istanza di applicazione
di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base per il
Sig. Giorgio Perinetti, sanzione dell’ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00),
diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 6.000,00 (Euro seimila/00); pena base
per il Sig. Massimo Donati, sanzione dell’ammenda di € 4.500,00 (Euro
quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 3.000,00
(Euro tremila/00); pena base per la Società AS Bari Spa, sanzione dell’ammenda di €
15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a €
10.000,00 (Euro diecimila/00)”); considerato che su tale istanza ha espresso il
proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS,
secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale
prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere
all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la
specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo
Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata
dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con
ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del
richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come
formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano
congrue. P.Q.M. la
Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione
delle seguenti sanzioni: al Sig. Giorgio Perinetti l’ammenda di € 6.000,00
(Euro seimila/00);
al Sig. Massimo Donati l’ammenda di € 3.000,00 (Euro
seimila/00);
alla Società AS Bari Spa l’ammenda di € 10.000,00 (Euro
diecimila/00); Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei
predetti”.
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