F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 55/CDN del 04/02/2010 (141) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOC. JUVENTUS CLUB TOLENTINO (ammenda € 500,00), A SEGUITO DI PROPRIO
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 55/CDN del 04/02/2010
(141) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOC. JUVENTUS CLUB TOLENTINO (ammenda € 500,00), A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Marche CU n. 83 dell’11.12.2009).
In seguito a un esposto di una Società antagonista, veniva accertato che alla gara Val Fiastrone – Juventus Club Tolentino del 4 aprile 2009, valevole per il campionato provinciale di terza categoria dilettanti, aveva partecipato nella squadra della Juventus Club Tolentino il calciatore Giampiero Bordi in posizione irregolare in quanto non tesserato. La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione dell’11 dicembre 2009 assunta su deferimento della Procura Federale, tra le sanzioni adottate comminava alla Società Juventus Club Tolentino l’ammenda di € 500,00. Avverso tale punto della decisione di che trattasi ricorre la Procura Federale, lamentando la mancata irrogazione a carico della Società deferita di un punto di penalizzazione in classifica e chiedendo pertanto la modifica della decisione medesima nel senso prospettato, previa conferma dell’ammenda. Deduce la ricorrente che la Commissione di primo grado ha errato nel non applicare l’art. 10, comma 8, parte seconda, CGS, che, nel caso in cui venga accertata la responsabilità diretta della Società, prevede l’adozione, a seconda della gravità, delle sanzioni di cui alle lettere g), h) e i) del successivo art. 18, comma 1, CGS, tra le quali quella della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La Società deferita in data 28 gennaio scorso ha fatto pervenire a questa Commissione memoria scritta, che tuttavia non può essere introdotta nel procedimento perché tardiva (art. 37, comma 2, CGS). Alla udienza odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Il ricorso è fondato. Non può revocarsi in dubbio che la norma applicabile al caso in esame è quella dell’art. 18, comma 1, lettera g), CGS, il quale prevede la penalizzazione di un punto in classifica, che costituisce il minimo edittale per la violazione ascritta alla Società deferita e che, come tale, deve essere sanzionato. P.Q.M. La Commissione disciplinare Nazionale accoglie il ricorso e, per l’effetto, a parziale modifica della decisione impugnata commina alla Società Juventus Club Tolentino la penalizzazione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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