F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 55/CDN del 04/02/2010 (150) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI FABIO CRAGNOTTI (Presidente della Soc. ASD TSC Lazio Calcio a 5) (nota n. 3895/1028pf08-09/AM/en del 13.1.

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 55/CDN del 04/02/2010

(150) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI FABIO CRAGNOTTI (Presidente della Soc. ASD TSC Lazio Calcio a 5) (nota n. 3895/1028pf08-09/AM/en del 13.1.2010). Il deferimento

Con provvedimento del 13 gennaio 2010, il Procuratore Federale, ha deferito a questa Commissione il Sig. Fabio Cagnotti, all’epoca dei fatti Presidente della SSD Lazio Colleferro C5, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, per la mancata partecipazione della squadra della sua Società alla gara del 27 dicembre 2008, da disputare contro la Luparense. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito, e la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre). Nessuno è comparso per la parte deferita. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue. Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati si evince che la mancata partecipazione della SSD Lazio Colleferro Calcio a 5 alla gara del 27 dicembre 2008 contro la Luparense è da attribuirsi esclusivamente a una decisione assunta dal Sig. Fabio Cagnotti, come scritto e affermato nel sito ufficiale della Società e come indiscutibilmente risulta da sue dichiarazioni riportate dalle agenzie di stampa in data 28 dicembre 2008: “Allo scopo di auspicare un cambiamento del calcio a 5, alla vigilia delle elezioni, ho chiesto alla squadra di non scendere in campo”. Tale dichiarazione non è stata in alcun modo corretta o smentita nei giorni successivi. Oltretutto, per i fatti di cui in argomento la SSD Lazio Colleferro Calcio a 5 è stata sanzionata dal Giudice Sportivo con proprio provvedimento pubblicato nel CU N°. 303 - 08/09. Il dispositivo. Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità del deferito, irroga la sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre) al Sig. Fabio Cagnotti.

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