F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56/CDN del 11/02/2010  (151) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA FAILLI (Presidente della Soc. AC Sangiovannese 1927 SpA), PIERO ROSSI (Presidente della Soc.

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56/CDN del 11/02/2010

 (151) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA FAILLI (Presidente della Soc. AC Sangiovannese 1927 SpA), PIERO ROSSI (Presidente della Soc. USD Castiglionese ASD) E DELLE SOCIETA’ AC SANGIOVANNESE 1927 SpA E USD CASTIGLIONESE ASD (nota n. 3910/009pf09- 10/AM/en del 13.1.2010).

La Procura Federale, con atto del 13 gennaio 2010, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

● i Sig.ri Andrea Failli, Presidente della AC Sangiovannese 1927, Piero Rossi, Presidente della USD Castiglionese ASD, per rispondere entrambi delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione al disposto di cui all’art. 36 Reg. Settore Giovanile e Scolastico nonché a quanto stabilito dal CU N°. 1 SS 2009-2010 del Settore Giovanile Sportivo (art.3.6 – pag. 41), per aver organizzato in data 22.04.2009 un raduno allenamento di giovani calciatori in assenza dell’indispensabile autorizzazione del Comitato Regionale territorialmente competente;

● le Società AC Sangiovannese 1927 Spa e la USD Castiglionese ASD, per rispondere entrambe in via diretta, ex art. 4, comma 1 del CGS, delle violazioni ascritte ai loro Presidenti. L’istruttoria svolta al riguardo ha accertato che in data 22 aprile 2009, presso l’impianto sportivo della US Castiglionese ASD e con l’esplicito consenso di questa, si è tenuto un

incontro/raduno/provino di giovani calciatori, militanti in altre compagini sportive, organizzato dalla AC Sangiovannese 1927 Spa. Interpellato in proposito, il Comitato Regionale Toscana precisava di non aver mai ricevuto dalle Società deferite alcuna richiesta di autorizzazione per il suddetto incontro/raduno/provino, come dispone la normativa in materia. Il fatto contestato, sostiene la Procura Federale, integra la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, che impone alle Società ed ai dirigenti un comportamento ispirato ai principi di lealtà, correttezza e probità, nonché l’osservanza delle norme e degli atti federali con particolare riferimento, quanto alla fattispecie in rassegna, al disposto di cui all’art. 36 Reg. Settore Giovanile e Scolastico, nonché a quanto stabilito dal CU N°. 1, SS 2009-2010 del Settore Giovanile Sportivo all’art. 3.6 di cui è cenno. All’odierna riunione, il Sig. Andrea Failli e la Società AC Sangiovannese 1927 Spa, tramite il loro legale, hanno proposto istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS. La Commissione, preso atto, ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Andrea Failli e la Società AC Sangiovannese 1927 Spa hanno proposto istanza di patteggiamento con applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS [per il Sig. Andrea Failli: pena base, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, a mesi 1 (uno); per la Società AC Sangiovannese 1927 Spa, pena base la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, a € 333,00 (Euro trecentotrentatre)]; considerato che su tale istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

▪ l’inibizione di mesi 1 (uno) per il Sig. Andrea Failli;

▪ l’ammenda di € 333,00 (Euro trecentotrentatre/00) per la Società AC Sangiovannese 1927 Spa.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Nel proseguimento della riunione è comparso il Rappresentante della Procura Federale Avv. Giuseppe Vescuso, il quale ha chiesto l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) per il Sig. Piero Rossi e la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la Società USD Castiglionese ASD Nessuno è comparso per i deferiti. La Commissione Disciplinare Nazionale rileva che il deferimento è fondato, che le violazioni commesse non sono state contestate dai deferiti, e che, pertanto sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo, P.Q.M. commina:

 al il Sig. Piero Rossi la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due);

 alla USD Castiglionese ASD la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

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