F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56/CDN del 11/02/2010 (142) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MATTEI (Presidente della Soc. GS Roma Calcio Femminile), MAURIZIO TANI (Presidente della Soc. A

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56/CDN del 11/02/2010

(142) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MATTEI (Presidente della Soc. GS Roma Calcio Femminile), MAURIZIO TANI (Presidente della Soc. ASD Civitavecchia Femminile), MARCO PALAGIANO (Presidente della Soc. ASD Eur Nova) E DELLE SOCIETA’ GS ROMA CALCIO FEMMINILE, ASD CIVITAVECCHIA FEMMINILE E ASD EUR NOVA (nota n. 3544/146pf09-10/MS/vdb del 22.12.2009).

La Procura Federale, con atto del 22 Dicembre 2009, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

● i Sig.ri Francesco Mattei, Presidente della Società GS Roma Calcio Femminile, Maurizio Tani, Presidente della Società ASD Civitavecchia Femminile, Marco Palagiano, Presidente della Società ASD Eur Nova, per rispondere tutti della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS con riferimento all’art. 63, comma 1, delle NOIF, per aver impiegato ovvero consentito l’impiego per la direzione delle gare del triangolare “Memorial Cesare Tani” di arbitri non appartenenti, né tantomeno designati, dal competente organo tecnico dell’A.I.A.; nonché

● le Società GS Roma Calcio Femminile, ASD Civitavecchia Femminile, ASD Eur Nova, per rispondere a titolo di responsabilità diretta conseguente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per le violazioni ascritte ai loro Presidenti. L’istruttoria svolta al riguardo ha accertato che nel corso del triangolare “Memorial Cesare Tani”, promosso e organizzato dalla ASD Civitavecchia Femminile e svoltosi il 7 giugno 2009 presso il Campo Comunale Fattori di Civitavecchia, la direzione delle gare disputate dalle squadre partecipanti è stata affidata a soggetti non appartenenti agli organi federali. Interpellati in proposito, i Presidenti delle squadre in rubrica, confermavano la partecipazione a detto triangolare, evidenziavano lo scopo amicale e ludico degli incontri, volto a festeggiare la conseguita promozione della ASD Civitavecchia Femminile in serie B ed ammettevano che gli incontri erano stati diretti da arbitri non appartenenti dalla F.I.G.C. Il Presidente della ASD Civitavecchia Femminile precisava, inoltre, che gli arbitri in discorso erano stati messi a disposizione della manifestazione da parte del CSI, Centro Sportivo Italiano, come avvenuto anche in occasione di analogo Memorial svoltosi nel 2008. Il fatto contestato, sostiene la Procura Federale, integra la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, con riferimento all’art. 63 delle NOIF, e concreta anche una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva. Precisa la Procura che, nel corso della stagione sportiva 2008-2009, l’ASD Eur Nova ha partecipato al campionato nazionale di serie B, la GS Roma Calcio Femminile a quello nazionale di serie A e, infine, l’ASD Civitavecchia Calcio Femminile a quello regionale di serie C, sicché competente per il presente procedimento è la Commissione Disciplinare Nazionale. Preliminarmente la Commissione, ritenuta la sua competenza, verifica la rituale notifica degli avvisi di convocazione. E’ presente il rappresentante della Procura Federale Avv. Giuseppe Vescuso, il quale chiede l’applicazione delle seguenti sanzioni:

▪ al Sig. Francesco Mattei, la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre alla diffida;

▪ al Sig. Maurizio Tani, la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) oltre alla diffida;

▪ al Sig. Marco Palagiano, la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre alla diffida;

▪ alla Società GS Roma Calcio Femminile, la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00);

▪ alla Società ASD Civitavecchia Femminile, la sanzione dell’ammenda di € 1000,00 (Euro mille/00);

▪ alla Società ASD Eur Nova, la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00);

La Commissione Disciplinare Nazionale rileva che il deferimento è fondato e peraltro non contestato dai deferiti, e che, pertanto sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo, P.Q.M.

commina:

 ai Sig.ri Francesco Mattei, Maurizio Tani e Marco Palagiano la sanzione dell’ammonizione;

 a ciascuna delle Società, GS Roma Calcio Femminile, ASD Civitavecchia Femminile ed ASD Eur Nova la sanzione dell’ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00);

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