F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 57/CDN del 11/02/2010 (175) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ERNESTO PAOLILLO (Amministratore Delegato della Soc. FC Internazionale Milano SpA, nonché suo legale r

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 57/CDN del 11/02/2010

(175) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ERNESTO PAOLILLO (Amministratore Delegato della Soc. FC Internazionale Milano SpA, nonché suo legale rappresentante), JOSE’ MARIO DOS SANTOS FELIX MOURINHO (allenatore tesserato della Soc. FC Internazionale Milano SpA) E DELLA SOCIETA’ FC INTERNAZIONALE MILANO SpA (nota n. 4290/845pf09-10/SP/ac del 26.1.2010).

Con atto del 26 gennaio 2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

● il Signor Ernesto Paolillo, Amministratore Delegato della F.C. Internazionale Milano Spa nonché suo legale rappresentante;

● il Signor José Mario Dos Santos Felix Mourinho, allenatore tesserato della FC Internazionale Milano Spa;

per rispondere, entrambi, della violazione dell’articolo 5, comma 1 del CGS, per avere espresso, mediante le dichiarazioni pubblicate in data 25.1.2010 su organi di informazione (“La Gazzetta dello Sport“, “Il Corriere dello Sport – Stadio”, “Il Messaggero” e “La Repubblica” per Mourinho, “La Repubblica” ed il sito www.agi.it per Paolillo) e riportate nella parte motiva del deferimento, giudizi lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell’ambito federale ed in particolare dell’arbitro dell’incontro Inter – Milan del 24.1.2010, Sig. Rocchi, nonché delle istituzioni Federali nel loro complesso, adombrando altresì dubbi sulla regolarità del campionato a causa dell’operato degli arbitri e delle istituzioni ed articolazioni operanti all’interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio;

● la Società Internazionale Milano Spa, per rispondere della violazione di cui all’articolo 4, commi 1 e 2 e dell’articolo 5, comma 2 del CGS, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, in ordine a quanto ascritto al proprio legale rappresentante nonché al proprio tesserato. I deferiti hanno depositato una memoria, chiedendo il proscioglimento e riservandosi di svolgere oralmente le proprie difese, nel corso della riunione della Commissione. All’inizio della riunione odierna, i Sig.ri Ernesto Paolillo, Josè Mario Dos Santos Felix Mourinho e la Società FC Internazionale Milano Spa, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Ernesto Paolillo, Josè Mario Dos Santos Felix Mourinho e la Società FC Internazionale Milano Spa hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, CGS, (“pena base per il Sig. Ernesto Paolillo, sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 20.000,00 (Euro ventimila/00); (“pena base per il Sig. Josè Mario Dos Santos Felix Mourinho, sanzione dell’ammenda di € 27.000,00 (Euro ventisettemila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23, CGS a € 18.000,00 (Euro diciottomila/00); (“pena base per la Società FC Internazionale Milano Spa, sanzione dell’ammenda di € 57.000,00 (cinquantasettemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 38.000,00 (Euro trentottomila/00)”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

▪ al Sig. Ernesto Paolillo, l’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00);

▪ al Sig. Josè Mario Dos Santos Felix Mourinho, l’ammenda di € 18.000,00 (Euro diciottomila/00);

▪ alla Società FC Internazionale Milano Spa, l’ammenda di € 38.000,00 (Euro trentottomila/00);

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

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