F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CDN del 16/02/2010 (115) – APPELLO DEL SIG. GIOACCHINO SFERRAZZA (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. SSD Akragas Calcio Srl) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIB
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CDN del 16/02/2010
(115) – APPELLO DEL SIG. GIOACCHINO SFERRAZZA (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. SSD Akragas Calcio Srl) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
(delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia CU n. 125/CDT/7 del 27.10.2009).
Il Sig. Gioacchino Sferrazza ha impugnato avanti questa Commissione Disciplinare Nazionale la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul CU del 27 ottobre 2009, che ha inflitto al ricorrente l’inibizione per anni cinque ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, punto 1, lettera H, CGS. Il ricorrente era stato deferito in relazione agli artt. 1, comma 1 e 12, comma 7, CGS per aver rilasciato al termine della gara Akragas – Sporting Arenella Palermo del 27 settembre 2009 campionato di Eccellenza, dichiarazioni idonee a costituire incitamento alla violenza ovvero a costituirne apologia, rese pubblicamente agli organi di stampa e riportate nella parte motiva del deferimento. Alla riunione del 3 dicembre 2009 innanzi questa Commissione, la Procura Federale ha eccepito di non aver ricevuto copia del ricorso ed ha concluso per la sua inammissibilità. Il ricorrente, comparso di persona con l’assistenza del proprio difensore, ha contestato tale circostanza, ha dedotto di aver ritualmente inviato copia del ricorso alla Procura Federale ed ha chiesto che gli fosse concesso termine per dare la prova dell’avvenuto inoltro. Questa Commissione, con ordinanza di pari data, letta alle parti, in accoglimento dell’istanza, ha concesso al ricorrente termine sino al 9 dicembre 2009 per trasmettere a mezzo fax il modulo di spedizione postale di copia del ricorso alla Procura Federale, nonché del conseguente avviso di ricevimento ed ha fissato la riunione del 17 dicembre 2009 per la nuova comparizione delle parti e per la discussione del ricorso. Il ricorrente il 7 dicembre 2009 ha fatto pervenire a questa Commissione copia della busta inviata il 3 novembre 2009 tramite Italposta agenzia servizi postali alla Procura Federale all’indirizzo di Via Po, 42 in Agrigento, in una all’ulteriore memoria a firma del proprio difensore, con la quale viene evidenziato l’errore, definito scusabile, nel quale egli era incorso per aver indirizzato la copia del ricorso ad Agrigento anziché a Roma. Il ricorrente, con la stessa memoria, ha eccepito che la Procura Federale, essendo comparsa nella precedente udienza ed avendo partecipato al dibattimento, aveva di fatto sanato ogni eventuale vizio del ricorso. Il ricorrente inoltre, richiamando l’eccezione già sollevata nei precedenti scritti difensivi, ha nuovamente sollevato il difetto di giurisdizione degli Organi di giustizia sportiva, in quanto all’epoca delle violazioni che gli erano state ascritte non era tesserato e non poteva pertanto essere deferito e tanto meno sanzionato. Alla riunione del 17 dicembre 2009 comparivano il ricorrente di persona assistito dal proprio difensore di fiducia e la Procura Federale, riportandosi il primo a quanto dedotto ed eccepito negli scritti difensivi e reiterando la seconda l’eccezione di inammissibilità per non esserle mai pervenuta copia del ricorso. Deduceva in subordine e per l’ipotesi di mancato accoglimento di tale eccezione l’infondatezza del ricorso con conseguente conferma della decisione del primo Giudice. Questa Commissione, facendo riferimento alla eccezione sollevata dal ricorrente sul difetto di giurisdizione degli Organi di giustizia sportiva, con ordinanza di pari data chiedeva al Comitato Regionale Sicilia di fornire idonea documentazione attestante la carriera sportiva del ricorrente, con specifica indicazione delle Società presso cui era stato tesserato, nonché di precisare se il ricorrente stesso, alle date del 15 luglio, 27 settembre e 30 settembre 2009 e nella attualità risultava tesserato. Inoltre, considerato che il ricorrente, a conforto della eccezione di difetto di giurisdizione sopra evidenziata, aveva precisato di essere stato deferito in qualità di amministratore unico della SSD Akragas Calcio Srl che non era affiliata perché l’unica affiliata risultava essere la Società ASD Akragas Calcio del tutto estranea alla persona del ricorrente, veniva richiesto al Comitato Regionale Sicilia di precisare se la SSD Akragas Calcio Srl. fosse mai stata affiliata e se essa avesse inviato al Comitato documentazione che la riguardasse. Il Comitato Regionale Sicilia, con nota del 22 dicembre 2009, supportata da relativa documentazione, comunicava a questa Commissione che il ricorrente risultava tesserato con la Società ASD Akragas Calcio in qualità di collaboratore sino alla S.S. 2008/2009 compresa ed era inoltre delegato del presidente per il compimento di atti specifici. Nella domanda di affiliazione, datata 17 novembre 2009, invece, il nominativo dello Sferruzza non risultava incluso tra i consiglieri della Società, così come non compariva tra i collaboratori nel documento prodotto dalla difesa. Dalla documentazione inviata dal Comitato Regionale Sicilia si rilevava altresì che il ricorrente era stato sottoposto a sanzioni disciplinari nelle stagioni sportive 2000/2001, 2003/2004, 2007/2008 e 2008/2009, con riferimento alla Società Canicattì 97 per la prima annualità, alla Società Campobello di Licata per la seconda annualità, alla Società Akragas Calcio per la terza e quarta annualità. Il Comitato Regionale Sicilia comunicava inoltre che in data 30 giugno 2009 la Società Akragas Calcio aveva presentato istanza alla Presidenza Federale ai sensi dell’art. 20, comma terzo, NOIF affinché fosse approvata la propria delibera di conferimento nel capitale della costituita SSD Akragas Calcio Srl dei beni costituenti l’azienda sportiva e di conseguente attribuzione del titolo sportivo e della anzianità di affiliazione e che la F.I.G.C. in data 14 luglio 2009 non aveva accolto l’istanza. Alla riunione dell’11 febbraio 2010 fissata per la prosecuzione del dibattimento, ritualmente comunicata alle parti, il ricorrente assistito dai propri difensori e la Procura Federale si sono riportati alle rispettive domande, insistendo per il loro accoglimento. Più in particolare, il ricorrente ha eccepito la irricevibilità della documentazione trasmessa dal Comitato Regionale Sicilia; ha chiesto che fosse acquisito il foglio di censimento della ASD Akragas Calcio afferente la stagione sportiva 2009/2010. Ha aggiunto che la procura rilasciata ad esso ricorrente dal presidente della ASD Akragas Calcio limitava la sua efficacia alla stagione 2008/2009, precedente a quella dei fatti dedotti nel procedimento. Così riassunti i termini del dibattimento, questa Commissione osserva quanto segue. Innanzitutto va rilevato che la documentazione inviata dal Comitato Regionale Sicilia, completata con il documento prodotto dalla difesa, è esauriente e non richiede pertanto alcuna integrazione. Il documento sul quale si è concentrata l’attenzione di questa Commissione è costituito dalla procura speciale che il Sig. Calogero Pontei, nella qualità di presidente ed unico legale rappresentante della ASD Akragas Calcio, in data 26 settembre 2008 aveva conferito al Sig. Gioacchino Sferrazza, affinché quest’ultimo svolgesse in sua vece ed in nome e per conto dell’associazione gli atti descritti in procura, tra cui quello “di rappresentare la parte mandante in tutti i rapporti con la F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti e con tutti gli altri enti sia pubblici che privati con i quali l’associazione dovesse intrattenere rapporti”, con autorizzazione “a sottoscrivere qualsiasi documento inerente” (virgolettato il testo letterale della procura). Tale procura, munita della autentica delle firme, non recava alcuna data di scadenza, né risulta in atti che essa sia stata revocata. Deve pertanto ritenersi che, all’epoca dei fatti (27 e 30 settembre 2009, le rispettive date delle dichiarazioni rese dal ricorrente e del conseguente deferimento), il Sig. Gioacchino Sferrazza in forza della vigente procura esercitava attività nell’interesse della ASD Akragas Calcio e conseguentemente era tenuto alla osservanza delle norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art. 1, comma 5, CGS. Sussiste pertanto la piena giurisdizione sportiva a conoscere il caso dedotto nel
procedimento e la conseguente competenza a deciderlo in capo agli Organi di giustizia sportiva. Ciò posto, il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 33, comma quinto, CGS. La documentazione prodotta dal ricorrente dimostra oltre ogni ragionevole dubbio che la copia del ricorso non è stata ricevuta dalla Procura Federale e che la circostanza della spedizione della copia ad un indirizzo non corrispondente a quello della destinataria Procura Federale non può integrare gli estremi dell’errore scusabile, invocato dal ricorrente. Un errore di siffatta natura può rinvenirsi allorquando venga adito un Organo di giustizia sportiva diverso da quello deputato alla cognizione del caso, con conseguente trasmissione degli atti dall’ufficio incompetente all’ufficio competente a sanatoria del vizio, ma non quando sia stata commessa una irregolarità sostanziale, come è quella che si riscontra nel presente procedimento, consistita nell’aver inviato la copia dell’atto ad un indirizzo inesistente, dove la destinataria non ne poteva avere materiale conoscenza. Prova ne è che la stessa cartolina di ritorno trasmessa dal ricorrente a questa Commissione ed allegata alla busta raccomandata spedita all’indirizzo di Agrigento non reca né la data né la firma di ricevimento del plico, a conferma del fatto che la copia del ricorso non è stata ricevuta dalla Procura Federale. Per cui lo strumento della remissione in termini non può essere adottato. Neppure è sostenibile, come ha dedotto il ricorrente, che la Procura Federale, comparendo in udienza, avrebbe sanato il vizio di omessa comunicazione di copia del ricorso, mostrando di conoscere il ricorso ed accettandone il contraddittorio, atteso che la Procura Federale era stata notificata da questa Commissione della notizia del ricorso e della fissazione della riunione di discussione dello stesso, avendo così cognizione della sola esistenza del ricorso e non anche del suo contenuto e ben potendo comparire al solo fine di eccepire la inammissibilità. Quanto infine al cenno fatto dalla Procura Federale in sede di discussione al merito del ricorso, esso è stato dalla requirente apertamente subordinato alla sola ipotesi di mancato accoglimento della eccezione di inammissibilità e non costituisce espressione di accettazione del contraddittorio. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dichiara l’inammissibilità del ricorso, dispone l’incameramento della tassa versata oltre alla restituzione della somma in eccesso, ossia € 215,00 (Euro duecentoquindici/00).
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