F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CDN del 16/02/2010 (143) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US SCALEA 1912 AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. FRANCESCO ROVITO (Presidente) E LA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO D

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CDN del 16/02/2010

(143) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US SCALEA 1912 AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. FRANCESCO ROVITO (Presidente) E LA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 74 del 10.12.2009).

la Commissione Disciplinare Nazionale, letto il reclamo; esaminati gli atti, preso atto delle conclusioni delle parti, con il difensore della Società che ha chiesto l’accoglimento del gravame, mentre il rappresentante della Procura Federale ne ha invocato il rigetto, osserva quanto segue. Il fatto in questione risulta pacificamente provato per tabulas attraverso il deposito del lodo arbitrale, della comunicazione alla US Scalea 1912 ed al suo Presidente del deposito dello stesso e dei relativi avvisi di ricevimento, della comunicazione di ritardato adempimento da parte dell’odierna appellante. Questa, nonostante la ritualità della procedura, si è adeguata con ritardo alla decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D. per gli allenatori tesserati con Società dilettantistiche, invocando a giustificazione del suo comportamento il mancato rilascio da parte del beneficiario della quietanza liberatoria. Tale condotta integra pacificamente la violazione delle norme indicate nel deferimento, non essendo a riguardo condivisibile la tesi difensiva secondo la quale alla fattispecie in esame sarebbero applicabili altre, e non meglio specificate, ipotesi di illecito. Il 13° comma dell’art. 94 ter delle NOIF prevede infatti che il pagamento imposto dal lodo vada effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione e che, in caso contrario, devono applicarsi le sanzioni previste dal CGS. Né si può accedere alla tesi difensiva in base alla quale ci si troverebbe di fronte ad un termine meramente ordinatorio, giacché è principio generale affermato dalla normativa federale che ogni termine indicato dalle procedure disciplinari riveste il carattere della perentorietà. Conseguentemente va condivisa la decisione della Commissione Territoriale inerente l’affermazione della responsabilità disciplinare in capo alla US Scalea 1912. Neppure é fondato il motivo di gravame avanzato in via subordinata e riguardante l’entità della sanzione. La Commissione rileva in proposito che alla presente fattispecie non si applica l’art. 8, comma 15, CGS, sebbene richiamato nell’atto di deferimento, poiché tale norma determina le sanzioni per le infrazioni commesse nel settore professionistico; trova invece applicazione il comma 9 dello stesso articolo, che prevede la penalizzazione di uno o più punti in classifica a carico della Società responsabile “in caso di mancato pagamento, entro 30 giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. per gli allenatori tesserati con Società dilettantistiche”. La sanzione adottata dai primi Giudici, contenuta nel minimo edittale, non è pertanto suscettibile di riduzione e deve essere confermata.

P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.

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