F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CDN del 16/02/2010 (148) – APPELLO DELLA SOCIETA’ USD LAJATICO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. ALESSANDRO CACELLI (Presidente), DELL’INIBIZIONE PER MESI 12

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CDN del 16/02/2010

(148) – APPELLO DELLA SOCIETA’ USD LAJATICO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. ALESSANDRO CACELLI (Presidente), DELL’INIBIZIONE PER MESI 12 AL SIG. GIUSEPPE SALVATORI (dirigente), DELLA SQUALIFICA PER MESI 8 AL SIG. STEFANO GASPERINI (calciatore) E DELLA PENALIZZAZIONE DI 10 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL PRESENTE CAMPIONATO E AMMENDA € 1.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 36 del 24.12.2009).

la Commissione Disciplinare Nazionale, letti gli atti; visto il ricorso proposto avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale della Toscana pubblicata su CU N°. 36 del 24 dicembre 2009, con la quale, in accoglimento del Deferimento disposto dalla Procura Federale in data 30 ottobre 2009, sono state irrogate le seguenti sanzioni: al calciatore Stefano Gasperini la squalifica per mesi 8 (otto); al Sig. Alessandro Cacelli, Presidente della USD Lajatico, la inibizione per mesi 3 (tre); al dirigente Giuseppe Salvadori la inibizione per mesi 12 (dodici); alla Società USD Lajatico la penalizzazione di 10 (dieci) punti in classifica, da scontare nel presente campionato e l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00). Rilevato che dette sanzioni sono state irrogate perché il Gasperini, nella stessa stagione sportiva, contravveniva alle disposizioni federali che vietano il duplice tesseramento presso due diverse Società rivestendo il ruolo di dirigente della Ass. Nuova Primavera e di calciatore della USD Lajatico, comportamenti che provocavano la condanna, oltre che del Gasperini, anche del Salvadori, dirigente firmatario delle distinte di tutte le gare giocate da calciatore da parte dello stesso Gasperini. Rilevato, altresì, che il Cacelli veniva condannato per non essere comparso dinanzi al collaboratore della Procura Federale senza fornire alcuna giustificazione, seppur ritualmente convocato e la USD Lajatico per responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte ascritte al Cacelli, al Salvadori ed al Gasperini. Ascoltato il legale dei ricorrenti il quale ha insistito nelle motivazioni addotte con il ricorso dirette ad ottenere il proscioglimento del Cacelli, una riduzione delle sanzioni irrogate al Gasperini ed al Salvadori, l’annullamento della penalizzazione di punti inflitta alla USD Lajatico convertendola in ammenda. Ascoltato altresì il rappresentante della Procura Federale Dott. Chiné, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato che il ricorso riguarda quattro distinte posizioni, questa Commissione rileva in ordine ad ognuna quanto segue:  per il Gasperini non v’è contestazione sulle violazioni poste in essere risultando inequivocabilmente che nella stessa stagione sportiva abbia sottoscritto due distinti tesseramenti per due diverse Società (prima come dirigente della Ass. Nuova Primavera e poi come calciatore della USD Lajatico) ed essendovi riconoscimento delle violazioni contestate; nel ricorso si assume però che, proprio in considerazione del comportamento confessorio e del tipo di sanzione, la sanzione irrogata in primo grado sarebbe eccessiva. In effetti, alla luce dei precedenti di questa Commissione, la sanzione può essere ridotta da 8 (otto) a 4 (quattro) mesi anche per tener conto delle effettive attività poste in essere dal Gasperini (calciatore per la USD Lajatico e allenatore della squadra pulcini della Ass. Nuova Primavera);  per il Salvadori va accolta l’eccezione formulata in virtù del quale lo stesso deve essere condannato per violazione dell’art. 10, comma 6, R.G. mentre non può esserlo per violazione dell’art. 10, comma 2, R.G. giacchè il Salvadori come dirigente che ha sottoscritto le distinte di gara in cui era inserito il Gasperini, non può essere ritenuto responsabile del tesseramento del calciatore. Alla luce di tale considerazione la sanzione irrogata può essere ridotta da mesi 12 (dodici) a mesi 6 (sei);  per il Cacelli va invece respinta la richiesta di proscioglimento risultando confermata la sua mancata comparizione dinanzi alla Procura Federale senza alcuna giustificazione, che avrebbe potuto intervenire in vari modi (telefono, lettera, fax, mail); peraltro il comportamento censurato è ancor più grave essendo stato tenuto dal Presidente della Società che dovrebbe costituire esempio per tutti i tesserati. La sanzione irrogata in primo grado deve quindi essere confermata;  per la USD Lajatico vanno rigettate le considerazioni di parte ricorrente in base alle quali una fattispecie come quella in esame dovrebbe prevedere la sanzione dell’ammenda e non quella dei punti di penalizzazione in classifica, giacchè sia la norma applicata che i precedenti di questa Commissione consentono l’irrogazione dei punti di penalizzazione. Va piuttosto modulata in modo più equo la sanzione irrogata dal Giudice Territoriale diminuendo i punti di penalizzazione da 10 (dieci) a 6 (sei). P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso, la Commissione Disciplinare Nazionale riduce la squalifica irrogata al calciatore Stefano Gasperini da 8 (otto) a 4 (quattro) mesi, l’inibizione irrogata al Sig. Giuseppe Salvadori da 12 (dodici) a 6 (sei) mesi, la sanzione irrogata alla USD Lajatico da 10 (dieci) punti di penalizzazione in classifica ed € 1000,00 (Euro mille/00) di ammenda a 6 (sei) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 1000,00 (Euro mille/00) di ammenda. Rigetta il ricorso per quanto attiene alla posizione del Presidente Alessandro Cacelli e, per l’effetto, conferma la sanzione irrogata in primo grado a carico dello stesso. Nulla per la tassa non versata.

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