F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59/CDN del 18/02/2010 (164) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO COVARELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. Perugina Calcio SpA), DI
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59/CDN del 18/02/2010
(164) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO COVARELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. Perugina Calcio SpA), DINO DE MEGNI (Responsabile amministrativo e Legale rappresentante della Soc. Perugia Calcio SpA), STELVIO CASTELLANI (Sindaco effettivo della Soc. Perugia Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ PERUGIA CALCIO SpA (nota n. 4092/621pf09-10/SP/blp del 19.1.2010).
Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Covarelli Leonardo, amministratore unico e legale rappresentante della Società Perugina Calcio Spa; il Sig. De Megni Dino, responsabile amministrativo e legale rappresentante della Società Perugia Calcio Spa; il Sig. Castellani Stelvio, sindaco effettivo della Società Perugia Calcio Spa; la Società Perugia Calcio Spa, per rispondere:
►Dino De Megni e Stelvio Castellani: della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, del CGS vigente, per aver sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C., una dichiarazione non veridica, in ordine all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;
►Leonardo Covarelli e Dino De Megni: della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, seconda parte, del CGS, in
relazione all’allegato A), paragrafo IV) lettera A), punto 2), del C.U. del C.F. n. 142/A del 28 maggio 2009, per non aver effettuato il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;
►la Società Perugia Calcio Spa: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri amministratori, legali rappresentanti e controllori. I deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva con la quale hanno chiesto il proscioglimento di Castellani Stelvio e la derubricazione della violazione contestata agli altri incolpati in quella prevista dagli artt. 85 e 90, NOIF con irrogazione della sola pena dell’ammenda per la Società e dell’ammonizione per i dirigenti. All’inizio della riunione odierna, i Sig.ri Leonardo Covarelli, Dino De Megni, Stelvio Castellani, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Leonardo Covarelli, Dino De Megni, Stelvio Castellani hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS, (“pena base per il Sig. Leonardo Covarelli, sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici); “pena base per il Sig. Dino De Megni, sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 3 (tre); pena base per il Sig. Stelvio Castellani, sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ al Sig. Leonardo Covarelli, l’inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici);
▪ al Sig. Dino De Megni, l’inibizione di mesi 3 (tre);
▪ al Sig. Stelvio Castellani, l’inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici);
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento proseguiva quindi nei confronti della sola Società Perugia calcio Spa, nei confronti della quale il rappresentante della Procura ha chiesto l’applicazione della sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione e di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda. Il difensore dei deferiti si è riportato alla memoria difensiva insistendo per l’accoglimento delle ivi indicate conclusioni. Dagli accertamenti svolti dagli Organi inquirenti federali risulta che la Società Perugina Calcio Spa, in data 2 novembre 2009, ha depositato presso la Co.Vi.So.C., una dichiarazione, sottoscritta dal responsabile amministrativo e legale rappresentante, Dino De Megni, e dal soggetto responsabile del controllo contabile, Stelvio Castellani (sindaco effettivo), con la quale ha attestato il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle suddette mensilità, mentre tale dichiarazione è stata smentita dagli accertamenti eseguiti dalla stessa Co.Vi.So.C. con l’ispezione tecnico-amministrativa svolta il successivo 17 novembre 2009, in occasione della quale la Società non ha documentato il versamento asseritamente effettuato. La predetta dichiarazione del 2 novembre 2009, in quanto non veritiera, integra di per sé la violazione dell’art. 8, comma 1, del CGS. La Società inoltre non ha provveduto al pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009, integrando così la fattispecie prevista e sanzionata dall’art. 10, comma 3, seconda parte, del CGS, in relazione all’allegato A), paragrafo IV), lettera A) punto 2), del C.U. del C.F. N°. 142/A del 28 maggio 2009. I fatti nella loro oggettività appaiono provati documentalmente e, in ogni caso, alla riunione del 18 febbraio 2010 il difensore degli incolpati ha ammesso per loro conto la responsabilità di Covarelli, De Megni e Castellani. Dalle loro condotte consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della Società, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS. Sanzione congrua appare quella di 1 (uno) punto di penalizzazione ed € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale commina alla Società Perugia Calcio Spa la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).
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