F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59/CDN del 18/02/2010 (166) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FLORIDANTE BIZZARRO (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. Real Marcianise Calcio SpA)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59/CDN del 18/02/2010

(166) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FLORIDANTE BIZZARRO (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. Real Marcianise Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ REAL MARCIANISE CALCIO SpA (nota n. 4082/473pf09-10/SP/blp del 19.1.2010).

Con atto del 19 gennaio 2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

● il Sig. Floridante Bizzarro, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Real Marcianise Calcio Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, seconda parte del CGS, in relazione all’allegato A), paragrafo IV), lettera A), punto 2), del C.U. del C.F. N°. 142/A del 28 maggio 2009, per non aver effettuato il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;

● la Società Real Marcianise Calcio Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Floridante Bizzarro, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Floridante Bizzarro ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS, (“pena base per il Sig. Floridante Bizzarro, sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici)); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la

qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

▪ al Sig. Floridante Bizzarro l’inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici), Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento proseguiva quindi nei confronti della sola Società Real Marcianise Calcio Spa, per la quale il rappresentante della Procura ha chiesto l’applicazione della sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica. Il difensore dei deferiti si è riportato alla memoria difensiva insistendo per l’accoglimento delle ivi indicate conclusioni. Dagli accertamenti svolti dagli Organi inquirenti federali risulta che la Società, in data 2 novembre 2009, ha depositato presso la Co.Vi.So.C., una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, Sig. Floridante Bizzarro, con la quale ha attestato addirittura il mancato pagamento, entro il prescritto termine, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità relative ai mesi di maggio e giugno 2009, fatto altresì accertato dalla Co.Vi.So.C. nella riunione svolta il successivo 5 novembre 2009. Risulta dunque per tabulas che la Società Real Marcianise non ha provveduto al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009, integrando così la fattispecie prevista e sanzionata dall’art. 10, comma 3, seconda parte, del CGS, in relazione all’allegato A), paragrafo IV), lettera A), punto 2), del C.U. del C.F. N°. 142/A del 28 maggio 2009. Dai fatti ascrivibili al proprio legale rappresentante consegue la responsabilità diretta della Società, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS La Commissione ritiene pertanto congrua la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica. P.Q.M. Delibera di infliggere alla Società Real Marcianise Calcio Spa la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

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