F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CDN del 20/02/2010  (158) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARTOLOMEO D’ADDARIO (Presidente del Cd.A., Amministratore Delegato e Legale rapprese

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CDN del 20/02/2010

 (158) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:

BARTOLOMEO D’ADDARIO (Presidente del Cd.A., Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Soc. Taranto Sport Srl), ENRICO DE ROSE (Vice Presidente della Soc. Taranto Sport Srl con deleghe, poteri e firma disgiunta da quella del Presidente e Amministratore delegato, nelle cui competenze delegate rientrano anche i rapporti con la Co.Vi.So.C.) E DELLA SOCIETA’ TARANTO SPORT Srl (nota n. 4062/480pf09-10/SP/blp del 18.1.2010).

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto il deferimento, letti gli atti, ascoltati nella riunione odierna il rappresentante della Procura Federale e, per i deferiti, l’Avv. Nicola Borgonovo, i quali concludevano:

● la Procura per l’accoglimento del deferimento proposto, con irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due) per i tesserati e della sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la Taranto Sport Srl;

● il difensore dei deferiti, in via principale, per il proscioglimento e, in via subordinata, per l’applicazione di una sanzione minima; nonché, in via istruttoria, per l’ammissione delle istanze svolte nella propria memoria in atti;

osserva quanto segue:

1. Il Deferimento

1.1. Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i Sigg.ri Bartolomeo D’Addario, in qualità di Presidente del CDA, di Amministratore Delegato e legale rappresentante della Taranto Sport Srl (di seguito anche detta, per brevità, “Taranto” ovvero la “Società”) ed Enrico De Rose, Vice Presidente della Società, con deleghe e poteri a firma disgiunta da quella del Presidente e Amministratore Delegato, nonché il Taranto, per rispondere, rispettivamente:

▪ i tesserati, della violazione di cui all’art. 80, comma 2, lett. A) delle NOIF, in relazione all’art. 8, comma 5, del CGS vigente all’epoca dei fatti, sanzionata dall’art. 90, comma 2, delle NOIF.

▪ la Società per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento ascritto ai propri amministratori e legali rappresentanti. 1.2. La Procura ha proceduto al deferimento oggi in esame sul presupposto che la Co.Vi.So.C., nella riunione tenuta in data 5 novembre 2009, aveva riscontrato l’omesso invio, da parte della Società, dei dati richiesti dalla stessa Commissione con nota in data 8 ottobre 2009 (trasmessa via fax in pari data e a mezzo raccomandata a/r del 9 ottobre 2009, ricevuta il successivo 13 ottobre 2009) consistenti in chiarimenti e informazioni in merito a due crediti vantati dal Taranto nei confronti, rispettivamente, della Soluzioni Pubblicità & Marketing Srl (per un importo di € 70.140,00) e della Ats Re Santa Palomba Srl (per un importo di € 141.237,83), senza ottenere alcuna risposta nel termine fissato al 23 ottobre 2009.

2. La difesa dei deferiti

Il Taranto e i tesserati D’Addario e De Rose si sono costituiti nel procedimento con memoria datata 15 febbraio 2009, a firma dei propri legali, chiedendo:

● nel merito, in via principale, il proscioglimento e, in via subordinata, l’applicazione di una sanzione minima;

● in via istruttoria, per l’audizione dei deferiti e l’escussione di testi. A sostegno delle proprie richieste, i deferiti hanno fatto valere:

● in via principale, la loro asserita buona fede (rappresentata dalla mancata ricezione, presso la “nuova” sede della Società, del fax con cui venivano richiesti i chiarimenti da parte della Co.Vi.So.C., richiesta inviata presso un recapito del Taranto non più operativo, e la fattiva collaborazione dei deferiti, non appena questi sarebbero venuti a conoscenza della richiesta rivolta dalla Commissione);

● in via subordinata, la scarsa rilevanza dei fatti posti a base dell’addebito. Il D’Addario, per parte sua, ai fini del proscioglimento, evidenziava la propria estraneità ai fatti in contestazione, essendo delegato dalla Società, per i rapporti con la Co.Vi.So.C., il De Rose.

3. La motivazione

Il deferimento è infondato.

Vi è prova in atti che la comunicazione della Co.Vi.So.C. datata 8 ottobre 2009 è stata inviata, a mezzo fax e, successivamente, a mezzo raccomandata a/r del 9 ottobre 2009, presso un recapito telefonico e un indirizzo non riferibile direttamente alla Società Taranto, e cioè presso la sede della Daddario.it Sas.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale rigetta il deferimento proposto nei confronti dei tesserati Sigg.ri Bartolomeo D’Addario ed Enrico De Rose, nella rispettive qualità, e nei confronti della Taranto Sport Srl.

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