F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CDN del 20/02/2010 (178) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI INVERSI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ACD Rivoli) E DELLA SOCIETA’ ACD RIVOLI (nota

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CDN del 20/02/2010

(178) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI INVERSI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ACD Rivoli) E DELLA SOCIETA’ ACD RIVOLI (nota n. 4294/727pf09-10/MS/vdb del 29.1.2010).

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Giovanni Inversi, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.C.D. Rivoli e la Società A.C.D. Rivoli, contestando al primo la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 9, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, NOIF, alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per l’addebito ascritto al proprio Presidente. A fondamento del deferimento vi è il fatto che la Società non ha eseguito, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione avvenuta il 30 ottobre 2009, la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata il 10 ottobre 2009, che l’aveva obbligata a pagare all’allenatore Sig. Paolo Diliberto la somma di € 15.094,00 (Euro quindicimilanovantaquattro/00). La Società deferita ha fatto pervenire a questa Commissione una memoria difensiva, con la quale ha chiesto il rigetto del deferimento, deducendo che aveva impugnato per revocazione avanti la Corte di Giustizia Federale il provvedimento del Collegio Arbitrale; che il ricorso era stato dichiarato inammissibile; che il 12 febbraio 2010 aveva inviato al Diliberto l’intero importo dovuto a mezzo di due distinti assegni circolari, pari a complessivi € 15.094,00 (Euro quindicimilanovantaquattro/00). Ha precisato che il ricorso alla Corte di Giustizia Federale si era reso necessario in quanto il Diliberto aveva omesso di denunciare al Collegio Arbitrale di aver ricevuto acconti rilevanti, che la Società deferita, comparsa avanti il Collegio, non era stata in grado in quel momento di provare compiutamente. Venuta poi in possesso della documentazione relativa ai pagamenti effettuati, la Società deferita chiedeva alla Corte di Giustizia Federale la revoca del provvedimento del Collegio Arbitrale, che tuttavia non otteneva. All’udienza odierna la Procura Federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e, per l’effetto, le sanzioni di 2 (due) punti di penalizzazione e dell’ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la Società deferita e dell’inibizione di mesi 10 (dieci) per il Sig. Giovanni Inversi. Il Sig. Inversi, comparso personalmente, si è riportato agli scritti difensivi, rimettendosi alle decisioni di questa Commissione. La Commissione osserva quanto segue.  L’art. 94 ter, comma 13, NOIF prevede che il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione. Trattasi di termine di natura perentoria, che è tale anche in considerazione della natura del provvedimento del Collegio Arbitrale. Poiché la Società deferita non ha rispettato il termine di cui trattasi, dev’essere applicata nei suoi confronti la sanzione indicata nell’art. 8, comma 9, CGS, da comminarsi nel minimo previsto, in considerazione delle ragioni addotte dalla Società deferita. È applicabile nei confronti del Sig. Giovanni Inversi, per la carica ricoperta, la sanzione di cui all’art. 19, comma 1, lett. H), CGS, che si reputa equo definire in misura inferiore a quanto chiesto, atteso che il caso è risultato controverso nel suo aspetto economico e che il pagamento del dovuto è comunque stato effettuato. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale commina al Sig. Giovanni Inversi l’inibizione per mesi 1 (uno) e alla Società A.C.D. Rivoli la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

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