F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CDN del 20/02/2010 (179) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AMEDEO PELLICCIONI (Presidente della Soc. SSD Centobuchi Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ SSD CENTOBUCHI CALC

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CDN del 20/02/2010

(179) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AMEDEO PELLICCIONI (Presidente della Soc. SSD Centobuchi Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ SSD CENTOBUCHI CALCIO Srl (nota n. 4424/766pf09-10/MS/vdb del 29.1.2010).

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, con due distinte decisioni, rese la prima il 26 giugno 2009 e la seconda il 27 ottobre 2009, aveva condannato la S.S.D. Centobuchi Calcio a pagare, rispettivamente, al calciatore Riccardo Delfino la somma di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00) e al calciatore Nunzio Pagano la somma di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00). La Procura Federale, poiché la Società non aveva adempiuto alle decisioni di cui sopra, mancando di corrispondere il dovuto nei termini fissati dall’art. 94 ter, comma 11, CGS, ha deferito a questa Commissione il Sig. Amedeo Pelliccioni, Presidente della S.S.D. Centobuchi Calcio e la S.S.D. Centobuchi Calcio, per rispondere primo della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, commi 9 e 10, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, e la S.S.D. Centobuchi Calcio per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per il fatto contestato al proprio legale rappresentante. La Società ha presentato una memoria difensiva con la quale ha dedotto che entrambe le obbligazioni erano state adempiute tempestivamente e ha pertanto chiesto il rigetto del deferimento. La Società deferita, inoltre, con lettera raccomandata 12 febbraio 2010, inviata a questa Commissione ad integrazione della precedente difesa, ha trasmesso la dichiarazione della Banca Picena Truentina, filiale di Centobuchi, attestante che l’assegno circolare N°. 5001739640 emesso il 29 ottobre 2009 per € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) all’ordine di Nunzio Pagano era stato incassato lo stesso giorno e che l’assegno bancario N°. 7337755 emesso il 23 novembre 2009 per € 6.000,00 (Euro seimila/00) all’ordine di Riccardo Delfino era stato negoziato presso altro istituto di credito e addebitato in conto corrente il 7 dicembre 2009.  La Società deferita ha allegato alla memoria del 2 febbraio 2010 copia degli assegni sopra descritti, nonché copia delle dichiarazioni liberatorie dei calciatori Riccardo Delfino e Nunzio Pagano. All’udienza odierna la Procura Federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e le sanzioni di penalizzazione di 2 (due) punti di penalizzazione e l’ammenda di € 12.000,00 (dodicimila/00), per la Società Centobuchi e l’inibizione di mesi 10 (dieci), per il Presidente Sig. Amedeo Pelliccioni. Nessuno è comparso per la parte deferita. Il deferimento non è suscettibile di accoglimento. Risulta dalla memoria difensiva che la Società deferita aveva impugnato innanzi la Commissione Vertenze Economiche la decisione della Commissione Accordi Economici afferente la posizione del calciatore Delfino Riccardo e che, nelle more dei due procedimenti, lo stesso calciatore aveva percepito l’intera somma di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00), che gli era stata corrisposta in due rate rispettivamente di € 1.500,00 ed € 6.000,00, quest’ultima portata da un assegno bancario del 23 novembre 2009, andato a buon fine. La posizione dell’altro calciatore di nome Pagano Nunzio risulta tacitata dalla dichiarazione liberatoria firmata dallo stesso in data 29.10.2009, accompagnata da un assegno circolare all’ordine del calciatore di importo inferiore al condannatorio, ma accettato dal calciatore “a saldo residuo credito”. P.Q.M. Respinge il deferimento e proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.

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