F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 61/CND del 25/02/2010 (163) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPETTI (Presidente del C.d.A. e Amministratore delegato della Soc. Foligno Calcio Srl) E
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 61/CND del 25/02/2010
(163) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPETTI (Presidente del C.d.A. e Amministratore delegato della Soc. Foligno Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ FOLIGNO CALCIO Srl (nota n. 4091/479pf09- 10/SP/blp del 19.1.2010).
Con nota del 19.1.2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa commissione:
● il Sig. Zampetti Maurizio, Presidente del C.d.A. e Amministratore Delegato della Società Foligno Calcio Srl, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C., nonché agli artt. 80 e 87, delle NOIF, per non avere consentito il regolare svolgimento
dell’attività ispettiva agli ispettori della Co.Vi.So.C. finalizzata al controllo del rispetto del principio di corretta gestione e dell’equilibrio economico finanziario;
● nonché la Società Foligno Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per la condotta ascritta al proprio amministratore e legale rappresentante.
Il deferimento trae origine dalla nota N°. 3128.04/ GC/cc del 10.11.09 inviata dalla Segreteria della Co.Vi.So.C. da cui emerge che, nel corso della ispezione tecnico - amministrativa, programmata presso la sede della Società Foligno Calcio per il giorno 17.09.09, gli ispettori rilevavano che “la struttura organizzativa, amministrativa e contabile della Società risulta gravemente carente” e che gli stessi, “stante la mancanza di una esauriente documentazione, non sono stati messi nelle condizioni di svolgere compiutamente il proprio incarico”. In particolare, secondo quanto risultante dal verbale di ispezione, le maggiori difficoltà di controllo riguardavano: il libro dei soci, i contributi previdenziali, i rapporti ricavi/indebitamenti; le fatture da emettere; i risconti attivi; i crediti verso clienti; i crediti diversi; il conto economico; il parametro P/A; le operazioni sul capitale. Il Sig. Zampetti, in proprio e quale legale rappresentante del Foligno Calcio Srl, ha fatto pervenire tramite il proprio difensore una memoria scritta con la quale, previa imputazione delle difficoltà di carattere materiale riscontrate nel corso della ispezione al recente trasferimento della sede sociale in una nuova struttura e alla inesperienza degli addetti, ha contestato, nel merito, le risultanze della ispezione, a suo dire costituenti mere irregolarità, anche in questo caso dovute al trasferimento della sede, piuttosto che alla violazione della normativa fiscale vigente. Alla riunione del 25.2.2010 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi agli atti del deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:
▪ l’inibizione di mesi 1 (uno) per il Sig. Zampetti Maurizio;
▪ l’ammenda di €.10.000,00 (Euro diecimila/00) per il Foligno calcio Srl.
Il difensore del Sig. Zampetti Maurizio si è riportato alla memoria difensiva in atti, insistendo nella richiesta di proscioglimento. Nel merito, il deferimento è fondato e deve essere accolto. La violazione specificatamente contestata con il deferimento de quo non attiene alla irregolare e/o omessa tenuta delle scritture contabili e dell’altra documentazione obbligatoria prevista dal Codice Civile e dalle norme statutarie, quanto, invece, all’avere impedito agli ispettori Co.Vi.So.C. recatisi presso la sede sociale, al fine di controllare il rispetto del principio di corretta gestione e l’equilibrio economico - finanziario (art. 19 Statuto, artt. 80 NOIF), lo svolgimento della attività a tal fine necessaria. Tali norme pongono, a carico delle Società, degli obblighi di fare che si concretizzano nel loro assoggettamento alle verifiche previste tramite la Co.Vi.So.C.(artt. 19 Statuto e 80 NOIF). Sottrarsi a tale potere di controllo, di fatto impedendone il regolare svolgimento, comporta la violazione di detti obblighi e, quindi, la violazione di principi di lealtà, correttezza e probità cui devono uniformarsi i comportamenti di tutti i soggetti tenuti all’osservanza dell’ordinamento federale (art. 1, comma 1, CGS). Ebbene, dal verbale della ispezione tecnico - amministrativa eseguita in data 17.9.09 emerge, quanto al rapporto R/I al 31 marzo 2009, che “la grave confusione contabile non ha permesso” agli ispettori “di esprimere un giudizio in merito alla attendibilità di tali dati” (pagg. 5-6 relazione). Quanto al Bilancio Semestrale, non è stata fornita alcuna documentazione relativa ai conteggi delle fatture da emettere al 30.6.2008, né di quanto registrato come fatture da emettere nel bilancio semestrale al 31.12.2008 (pag. 6); non è stata fornita la documentazione relativa ai risconti attivi (pag. 6); non è stato possibile, per la mancanza di estratti conti per partite insolute, una esatta quantificazione dei crediti verso clienti (pagg. 6-7); non è stata fornita la documentazione afferente ai crediti iscritti a bilancio (pag. 7); la verifica dei debiti è stata parziale perché parzialmente fornita la relativa documentazione (pag. 7), così come parziale, per lo stesso motivo, è stata la verifica del conto economico (pag. 7) e del parametro P/A (pag. 7). Anche la documentazione afferente alle operazioni sul capitale, asseritamente trasmessa alla Segreteria della Co.Vi.So.C., non è stata esibita agli ispettori (pag. 8), i quali non hanno potuto concludere che, “stante la mancanza di una esauriente documentazione non sono stati messi nelle condizioni di svolgere compiutamente il proprio incarico” (pag. 8 cit. verbale). Né vale a mandare esente da responsabilità il deferito l’asserito trasferimento della sede sociale e/o la presunta inesperienza del personale incaricato, circostanze che, ove anche vere, non costituiscono di certo cause di forza maggiore. Dei fatti ascritti al legale rappresentante della Società risponde, a titolo di responsabilità diretta, in virtù del rapporto di immedesimazione tra gli stessi, la Società Foligno Calcio Srl giusta quanto previsto dall’art. 4, comma 1, CGS. All’accertamento delle responsabilità dei deferiti seguono le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M.
Dispone l’applicazione della inibizione di mesi 1 (uno) a carico del Sig. Zampetti Maurizio e dell’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) a carico del Foligno Calcio Srl.
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