F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 61/CND del 25/02/2010 (185) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: WILSON SANTOS ARAUJO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SAC Calcetto Paolo Agus), MARCO PETRAS
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 61/CND del 25/02/2010
(185) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: WILSON SANTOS ARAUJO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SAC Calcetto Paolo Agus), MARCO PETRASSI (dirigente della Soc. ASD Futsal Palestrina C5), RAOUL MATTOGNO (dirigente della Soc. ASD Futsal Palestrina C5) E DELLA SOCIETA’ ASD FUTSAL PALESTRINA C5 (nota n. 4603/907pf09-10/AM/Seg del 4.2.2010).
Con provvedimento N°. 4603/907pf09-10/AM/Seg del 04 .02.2010, il Procuratore Federale della F.I.G.C. deferiva a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe, per rispondere:
► il calciatore Wilson Santos Araujo, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, dello stesso Codice per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva nonché alle norme in materia di tesseramento, avendo disputato nr. 6 gare del Campionato di Calcio a 5 Serie B, Girone E stagione sportiva 2009/2010, così come specificatamente elencate nell’atto di deferimento, nelle file della Società A.S.D. Futsal Palestrina C5 in posizione irregolare, stante l’assenza di tesseramento per la medesima Società, essendosi lo stesso svincolato in data 01.07.2009 e tesserato dal 30.12.2009 con la Società SAC Calcetto Paolo Agus;
► i dirigenti Petrassi Marco e Mattogno Raoul della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, dello stesso Codice, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva nonché alle norme in materia di tesseramento, avendo rispettivamente sottoscritto cinque ed una distinte ufficiali di gara, relative alle predette partite disputate dalla Società deferita, in cui dichiaravano che i giocatori ivi indicati erano tutti regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della Società di appartenenza, malgrado il fatto che il calciatore Wilson Santos Araujo non ne avesse titolo per difetto di tesseramento;
► la Società A.S.D. Futsal Palestrina C5 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, per le violazioni ascritte ai propri Tesserati ovvero ai soggetti che comunque avevano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, CGS. Nel provvedimento veniva evidenziato peraltro che:
● dall’esame della documentazione relativa al Campionato di Calcio a 5 Serie B, girone E, stagione sportiva 2009/2010, era emerso che il calciatore deferito, sebbene privo di tesseramento, era stato impiegato nelle seguenti gare:
o Salaria Sport. V. – Palestrina Calcio a 5 del 03.10.2009,
o Palestrina calcio a 5 – Elams 01 del 10.10.2009;
o Civis Colleferro – Palestrina Calcio a 5 del 17.10.2009;
o Palestrina Calcio a 5 – Capoterra del 24.10.2009;
o Acquedotto – Palestrina Calcio a 5 del 31.10.2009;
o Palestrina Calcio a 5 – Cogianco Genzano del 07.11.2009
● le distinte delle partite in questione – in cui risultava appunto inserito il nominativo del suddetto calciatore – erano state firmate dai Dirigenti oggi deferiti. La Società A.S.D. Futsal Palestrina C5 ed i deferiti Petrassi Marco e Mattogno Raoul, nei termini assegnati, facevano pervenire unica memoria difensiva a mezzo della quale non contestavano che il calciatore avesse effettivamente disputato le predette gare di cui al deferimento ed al contempo deducevano che:
● il calciatore incolpato era stato tesserato, attraverso la trasmissione del modulo di trasferimento con la relativa documentazione a mezzo lettera raccomandata del 28.09.2009 indirizzata alla Divisione Calcio a 5;
● a seguito della richiesta di integrazione dei documenti formulata dall’Ufficio Tesseramento in data 02.10.2009, avevano inviato tale ulteriore documentazione;
● gli stessi deferiti avevano sempre agito in buona fede, nella convinzione che il tesseramento si fosse perfezionato;
● lo stesso giocatore non era stato più inserito nelle distinte di gara a seguito di una nuova richiesta di integrazione di documenti inoltrata dall’Ufficio Tesseramento in data 23.11.2009;
● il mancato perfezionamento del tesseramento era da imputarsi agli uffici competenti della Divisione Calcio a 5. Pertanto i deferiti chiedevano il rispettivo proscioglimento od in subordine l’applicazione delle sanzioni nella misura minima. Il calciatore Wilson Santos Araujo faceva altresì pervenire memoria difensiva in cui ammetteva i fatti contestati, eccependo tuttavia la sua totale buona fede. All’odierna riunione è comparso il difensore dei deferiti che ha contestato gli addebiti chiedendo il proscioglimento, mentre il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti contestati e la sanzione di anni 2 (due) di inibizione per il Sig. Petrassi Marco, la sanzione di anni 2 (due) di inibizione per il Sig. Mattogno Raoul, la sanzione della squalifica di anni 2 (due) per il calciatore Sig. Wilson Santos Araujo, nonché la sanzione dell’ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00) e della penalizzazione di punti 6 (sei) nella classifica del Campionato di competenza nella stagione sportiva in corso 2009/2010 per la Società A.S.D. Futsal Palestrina C5.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva che i fatti posti alla base del deferimento sono fondati e che i comportamenti adottati dai deferiti sono censurabili. Difatti, dalla documentazione in atti, emerge che:
● il calciatore deferito, pur essendosi svincolato in data 01.07.2009, ha disputato in posizione irregolare nelle file della predetta Società le gare di campionato relative alla stagione sportiva in corso 2009/2010 così come sopra specificate e che
● i dirigenti Petrassi Marco e Mattogno Raoul hanno sottoscritto le distinte ufficiali di gara, relative alle predette partite disputate dalla Società deferita in cui hanno dichiarato che i giocatori ivi indicati erano tutti regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della Società di appartenenza, malgrado il fatto che il calciatore Wilson Santos Araujo non ne avesse titolo per difetto di tesseramento. Tale ricostruzione dei fatti non è in alcun modo inficiata dalle memorie depositate dagli odierni deferiti e dalla documentazione depositata, atteso che la documentazione richiesta espressamente in “originale“ in data 02.10.2009 dall’Ufficio Tesseramento non risulta essere stata inviata in tale forma dalla stessa Società deferita, la quale si è limitata ad inoltrare a mezzo fax copia – e non quindi l’originale - della dichiarazione sostitutiva di certificazione, della dichiarazione di iscrizione ad un Istituto Scolastico del calciatore deferito nonché di sentenza del TAR relativa al permesso di soggiorno dello stesso giocatore. Pertanto, la Società deferita non ha mai ottemperato alla richiesta dell’Ufficio Tesseramento di avere l’originale della relativa documentazione. A ciò si aggiunga che comunque la stessa Società ed i suoi tesserati, nelle more delle predette verifiche da parte dell’Ufficio Tesseramento e stante il mancato invio dell’originale della documentazione richiesta, avrebbero dovuto astenersi dallo schierare il calciatore oggi deferito nelle partite ufficiali - e ciò anche al fine di prevenire episodi e/o fatti che potessero dar luogo a contestazioni – o quantomeno rivolgersi ai competenti Uffici per verificare la regolarità dell’intera procedura. Ed invece, la Società ed i propri tesserati deferiti, pur consci di quanto sopra, hanno volutamente schierato in campo il calciatore de quo per un cospicuo numero di partite e ciò certamente non può deporre in favore della loro richiamata buona fede. Deve pertanto ritenersi provata la responsabilità disciplinare in capo ai deferiti in ordine ai fatti loro contestati, in quanto la condotta del calciatore e dei dirigenti in oggetto costituisce una palese violazione a quei principi di lealtà e correttezza tutelati in ambito sportivo dalla norma di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, con conseguente responsabilità oggettiva della Società di loro appartenenza. In merito alle sanzioni da adottare, la Commissione ritiene di dover applicare alla Società la sanzione dell’ammenda e della penalizzazione di punti in classifica, stante la natura afflittiva che deve necessariamente permeare la sanzione e la l’indubbia rilevanza dell’accaduto e tenuto conto altresì delle gare coinvolte e delle conseguenze sull’intero andamento del Campionato, mentre, per quanto concerne la posizione dei singoli deferiti, si ritiene opportuno differenziare le sanzioni in considerazione del diverso contributo e delle diverse qualità dei medesimi deferiti. Pertanto sanzioni eque e proporzionate ai fatti contestati appaiono essere quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:
▪ squalifica per 3 (tre) giornate al calciatore Wilson Santos Araujo;
▪ inibizione per mesi 4 (quattro) al Dirigente Sig. Petrassi Marco;
▪ inibizione per mesi 2 (due) al Dirigente Sig. Mattogno Raoul;
▪ penalizzazione di 4 (quattro) punti nella classifica del Campionato di competenza da
scontarsi nella stagione sportiva in corso 2009/2010 e l’ammenda di € 2.500,00 (Euro
duemilacinquecento/00) alla Società ASD Futsal Palestrina C5.
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