F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 61/CND del 25/02/2010 (190) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO MAZZON (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC Sambonifacese Srl), ALBERTO CASTAGNARO

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 61/CND del 25/02/2010

(190) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO MAZZON (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC Sambonifacese Srl), ALBERTO CASTAGNARO (Vice Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC Sambonifacese Srl), STEFANO BERGAMASCO (soggetto responsabile del controllo contabile della Soc. AC Sambonifacese Srl) E DELLA SOCIETA’ AC SAMBONIFACESE Srl (nota n. 4710/942pf09-10/SP/blp del 9.2.2010).

Con nota del 9.2.2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

● il Sig. Mazzon Maurizio, Presidente e legale rappresentante della A.C. Sambonifacese Srl, il Sig. Castagnaro Alberto, vice presidente e legale rappresentante della medesima Società, il Sig. Bergamasco Stefano, soggetto responsabile del controllo contabile della ridetta Società, nonché la stessa A.C. Sambonifacese Srl, per sentirli rispondere:

► il primo ed il terzo: della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, CGS , per avere sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. una dichiarazione non veridica, in ordine all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;

► il primo ed il secondo:

della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, seconda parte, CGS vigente, in relazione all’allegato A), paragrafo IV), lettera A), punto 2 del CU del C.F. N. 142/A del 28 maggio 2009, per non avere effettuato il pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;

► la Società: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti ed al suo dirigente. I deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive. Alla riunione del 25.2.2010 il rappresentante della Procura Federale, richiamati gli atti del deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

▪ inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Mazzon Maurizio;

▪ inibizione di mesi 3 (tre) per il Sig. Castagnaro Alberto;

▪ inibizione di mesi 3 (tre) per il Sig. Bergamasco Stefano;

▪ punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la A.C. Sambonifacese Srl. Il difensore dei deferiti si è riportato alla memoria in atti, concludendo per il proscioglimento dei deferiti. Il deferimento è fondato. Il CU del C.F. N°.142/A del 28 maggio 2009, All. A) , par. IV, lett. A, punto 2, prevedeva  che le Società professionistiche documentassero alla Co.Vi.So.C., entro il termine previsto, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti di maggio 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali, con la precisazione, all’ultimo capoverso, che la inosservanza della disposizione avrebbe comportato illecito disciplinare, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal CGS. Il 2.11.2009 la Società faceva pervenire alla Commissione di Vigilanza la dichiarazione prescritta dalla citata disposizione, portante la data del 28.10.2009, sottoscritta dal Sig. Mazzon Maurizio, Presidente e legale rappresentante, e dal Sig. Bergamasco Stefano, responsabile del controllo contabile. In sede di verifica ispettiva avvenuta il 21.12.2009, però, emergeva, l’omesso versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di maggio 2009 e, dunque, il contenuto non corrispondente al vero della suddetta dichiarazione. I deferiti, nei loro scritti difensivi, imputano la non veridicità della dichiarazione de qua all’intervenuto mutamento della compagine societaria e all’affidamento fatto sulle rassicurazioni verbali dei precedenti responsabili; in ogni caso, sovvertendo i termini della responsabilità diretta ed oggettiva, pacificamente acquisiti in tutti i precedenti degli organi disciplinari federali, assumono che unica responsabile è la stessa Società, del cui operato non possono essere chiamati a rispondere i propri legali rappresentanti e i propri dirigenti, e che la responsabilità diretta ed oggettiva della Società, per l’operato che impropriamente viene attribuito a detti soggetti, altro non è che “un mostro giuridico incompatibile con un

Ordinamento che voglia dirsi civile”, specie quando prescinda dal dolo o dalla consapevolezza degli autori del fatto. Le circostanze di fatto di cui al deferimento non lasciano adito a dubbi. La non veridicità della dichiarazione di che trattasi è ammessa dai deferiti, ma le circostanze dedotte a discolpa non assurgono al rango di scusante ed esimente. Di certo non lo è la omessa verifica delle attestazioni verbali dei precedenti responsabili; né l’asserito tardivo passaggio di consegna con i precedenti responsabili contabili, meno che mai la circostanza del trasferimento della sede sociale. Tutto a volere concedere sono, a parere di questa Commissione, sicuri indici di colpevole negligenza. Quanto alla posizione del Castagnaro Alberto, non è del pari condivisibile la tesi difensiva sottoposta al vaglio di questa Commissione. Dalla prodotta visura risulta che questi riveste la carica di vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e consigliere delegato. Risulta, altresì, dalla comunicazione in atti inviata in Lega il 12.9.2009, all’atto della iscrizione al campionato ove, quali soggetti cui è attribuita la rappresentanza legale della Società, sono indicati sia Mazzon Maurizio che Castagnaro Alberto. L’omesso versamento delle ritenute Irpef configura violazione dell’art. 10, 3 comma, CGS, sanzionata con una penalizzazione in classifica non inferiore a punti 1. La trasmissione alla Co.Vi.So.C. di una non veridica dichiarazione attestante l’avvenuto versamento delle ritenute Irpef configura violazione dell’art. 8, I comma, CGS, a norma del quale costituiscono “illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti…… dalla Co.Vi.So.C.” che, a norma del successivo comma III, comporta a carico della Società la sanzione dell’ammenda con diffida. Stante il rapporto di immedesimazione organica tra il Sig. Mazzon Maurizio, il Sig. Castagnaro Alberto e la A.C. Sambonifacese Srl, dei fatti ascritti ai primi risponde, a titolo di responsabilità diretta, anche la Società, giusta art. 4, I comma, CGS. Risponde la Società, in questo caso a titolo di responsabilità oggettiva, anche dei fatti ascritti al Sig. Bergamasco Stefano, responsabile del controllo contabile e sottoscrittore della dichiarazione datata 28.10.2009, giusta quanto previsto dal II comma della citata norma. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

▪ mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Sig. Mazzon Maurizio;

▪ mesi 3 (tre) di inibizione a carico del Sig. Bergamasco Stefano;

▪ mesi 3 (tre) di inibizione a carico del Sig. Castagnaro Alberto;

▪ punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2009/2010 ed € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda con diffida a carico della A.C. Sambonifacese Srl.

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