F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62 del 04.03.2010 (172) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE TOMMASI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. USD Carianese Calcio Femminile ora ASD Valpo Ped

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62 del 04.03.2010

(172) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE TOMMASI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. USD Carianese Calcio Femminile ora ASD Valpo Pedemonte CF) E DELLA SOCIETA’ ASD VALPO PEDEMONTE CF (già USD Carianese Calcio Femminile) (nota n. 4165/076pf09-10/AM/ma del 21.1.2010).

Letto il provvedimento, ritualmente notificato alle parti, mediante cui il Procuratore Federale, in data 21.1.2010, ha disposto il deferimento nei confronti di:

- ASD Valpo Pedemonte CF (già USD Carianese Calcio Femminile) per violazione dell'art. 1, c. 1, CGS in relazione al CU n. 1 del 2.7.2008 della Divisione Calcio Femminile, per aver disatteso l'obbligo di partecipare, con la seconda squadra, al Campionato Nazionale Primavera, come puntualmente descritto nell'atto di deferimento;

- Sig. Daniele Tommasi, all'epoca dei fatti, Presidente della USD Carianese Calcio Femminile, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS;

- verificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 1, CGS, la competenza funzionale di questa CDN in ordine al suddetto deferimento;

- ascoltato il rappresentante della Procura Federale, Avv. Alessandro Avagliano, che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l'irrogazione della seguenti sanzioni:

- a carico del Sig. Daniele Tommasi 1 mese di inibizione;

- a carico della ASD Valpo Pedemonte € 3.615,00 di ammenda;

- osservato che l'odierno deferimento ha tratto origine da una segnalazione formulata dal

Presidente della Divisione Calcio Femminile c/o LND, Dott. Giancarlo Padovan;

- verificato che, in relazione alla medesima fattispecie da cui ha tratto origine l’odierno deferimento, questa Commissione Disciplinare Nazionale si è già pronunciata con C.U. n. 41 del 3.12.2009;

- rilevato che, pertanto, l’assunzione di una ulteriore pronuncia in merito integrerebbe gli estremi della violazione del generale principio del ne bis in idem.

P.Q.M.

la C.D.N. rigetta il deferimento e, per l’effetto, proscioglie i soggetti deferiti da ogni imputazione.

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