F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62 del 04.03.2010 (196) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ARMANDO COFRANCESCO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Pisa Soccer Five), DENIS NERI (dirigente
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62 del 04.03.2010
(196) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ARMANDO COFRANCESCO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Pisa Soccer Five), DENIS NERI (dirigente della Soc. Pol. Dil. Futsal Tirrenia), CRISTIANO BERNINI (dirigente della Soc. Pol. Dil. Futsal Tirrenia) E DELLA SOCIETA’ POL. DIL. FUTSAL TIRRENIA (nota n. 4746/709pf09-10/SP/ma del 10.2.2010).
Letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 10 febbraio 2010 nei confronti di Armando Cofrancesco, calciatore attualmente tesserato per la ASD Pisa Soccer Five per violazione di cui all’art.1, comma 1, CGS in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento per aver disputato nella corrente stagione sportiva quattro gare nelle file della soc. Pol. Dil. Futsal Tirrenia (serie B – Girone B Calcio a 5) senza averne titolo perché non tesserato. Denis Neri, dirigente della società Pol.Dil. Futsal Tirrenia per violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento per aver sottoscritto tre distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza malgrado il giocatore Cofrancesco non ne avesse titolo. Cristiano Bernini, dirigente della società Pol. Dil. Futsal Tirrenia per violazione di cui all’art.1, comma 1, CGS in relazione all’art.10, commi 2 e 6, CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento per aver sottoscritto una distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza malgrado il giocatore Cofrancesco non ne avesse titolo. la Società Pol.Dil.Futsal Tirrenia, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2, CGS nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, CGS. Esaminata la nota 25 febbraio 2010 trasmessa dalla Pol. Dil. Futsal Tirrenia con la quale si invia la documentazione dalla quale si evince che il giocatore Armando Cofrancesco risulterebbe regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2009/2010 a far data dall’8 settembre 2009. Ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano il quale ha concluso rimettendosi alle decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale. Effettuati i dovuti accertamenti e risultato in effetti regolare il tesseramento del Cofrancesco va respinto il deferimento proposto nei confronti di tutti i soggetti deferiti. P.Q.M.
Rigetta il deferimento e ,per l’effetto, proscioglie i soggetti deferiti da ogni imputazione.
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